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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP7226
Sent.C. Stato 09/06/2005, n. 3026
Sent.C. Stato 09/06/2005, n. 3026
Sent.C. Stato 09/06/2005, n. 3026
1. Appalti ll.pp. - Gara - Commissione giudicatrice - Composizione - Prevalenza di esperti. 2. Appalti ll.pp. - Appalto concorso - Valutazione dei progetti espressa con punteggi - Loro motivazione - Non necessaria.
1. In una gare d'appalto ll.pp., la Commissione giudicatrice deve essere composta prevalentemente, ma non esclusivamente, da esperti.
2. Nelle gare per lavori pubblici mediante appalto-concorso le valutazioni dei progetti presentati sotto i profili tecnici ed economici, espresse con punteggi corrispondenti ai parametri precostituiti, non richiedono ulteriore motivazione e sono censurabili per illegittimità solo per eccesso di potere.
1a. - Per la composizione della Commissione giudicatrice la L. 11 febbraio 1994 n. 109 nell'art. 21, commi 4 e 5, prescrive particolari formalità (poi integrate dall'art. 92 del Regolamento, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) soltanto nei casi di cui al comma 2 cioè nei casi di aggiudicazione degli appalti mediante appalto concorso oppure di affidamento di concessioni mediante licitazione privata. In ogni altro caso si applicano solo i principi generali in tema di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
Sulla Commissione giudicatrice in una gara d'appalto di lavori pubblici C. Stato V 16 giugno 2005 n. 3164 R [Un professionista (architetto, nella specie) che abbia fatto parte di un'A.T.I. insieme con un soggetto partecipante alla stessa gara, non può fare parte della Commissione giudicatrice]; V 26 aprile 2005 n. 1902 R (È legittimo l'affidamento ad una sottocommissione, da parte della Commissione giudicatrice, non solo di attività istruttoria e preparatoria ma anche di compiti valutativi); V 8 marzo 2005 n. 937 R (La Commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte può introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri di valutazione delle offerte); VI 29 ottobre 2004 n. 7045 R (È ammissibile il conferimento, ad alcuni membri della Commissione giudicatrice, della delega per lo svolgimento di attività preparatorie od istruttorie); V 17 luglio 2004 n. 5142 R [Il fatto che il presidente della Commissione giudicatrice sia un dirigente dell'ente che ha adottato atti (come lo schema del bando e del contratto) propedeutici alla selezione delle offerte, non costituisce violazione dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267]; IV 22 giugno 2004 n. 4437 R (Ai sensi dell'art. 21, c. 5 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 sono esclusi dalla composizione della Commissione i soggetti che possano svolgere o abbiano svolto altra funzione od incarico tecnico riguardo ai lavori oggetto della gara d'appalto); V 1 aprile 2004 n. 1812 R [L'ordinamento Enti locali (T.U., D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 107, c. 3, lett. a) e b)) impone ai dirigenti degli stessi di presiedere le Commissioni di gara]; V 22 marzo 2004 n. 1459 R e 20 gennaio 2004 n. 155 R (Le operazioni della Commissione devono essere svolte dal suo plenum soprattutto per quel che riguarda le attività propriamente valutative come la valutazione delle offerte), potendosi al più consentire la deroga al principio di collegialità per le attività strumentali vincolate, istruttorie o preparatorie); V 18 marzo 2004 n. 1408 R L. 11 febbraio 1994 n. 109 - di un numero dispari di componenti non superiore a 5, esperti nella materia oggetto dei lavori da appaltatore); VI 2 febbraio 2004 n. 324 R [Il principio del plenum è violato se è assente qualcuno dei componenti della Commissione e non quando il verbale è firmato da tutti (il che potrebbe dipendere da mera dimenticanza o irregolarità formale)]; VI 27 ottobre 2003 n. 6615 R (La Commissione di gara, in presenza di modalità di aggiudicazione non automatiche e prima di prendere conoscenza delle offerte, ha la facoltà di introdurre elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali enucleati dal bando di gara o dalla lettera di invito); V 9 giugno 2003 n. 3247 R e V 11 novembre 2002 n. 6194 R (La Commissione costituisce un collegio perfetto e deve perciò operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti, almeno nelle fasi della gara propriamente valutative); 8 luglio 2002 n. 3790 R (Poteri della Commissione); V 10 giugno 2002 n. 3207 R (La Commissione deve avere una composizione tale da costituire un organo diverso da quello che dovrà poi approvare gli atti di gara e aggiudicare l'appalto); V 8 maggio 2002 n. 2492 R (All'amministratore di un Comune non spetta alcun compenso per l'attività svolta come componente di una Commissione di gara); Csi 8 febbraio 2002 n. 64 R (Della Commissione giudicatrice possono fare parte legittimamente anche componenti del consiglio di amministrazione dell'ente appaltante); V 26 gennaio 2001 n. 264 R (La fissazione dei criteri di massima circa la determinazione dei poteri della Commissione giudicatrice è legittima se avviene prima dell'apertura dei plichi contenenti le offerte delle imprese ma è illegittima se viene formulata dopo l'apertura dei plichi); VI 27 dicembre 2000 n. 6875 R e V 24 novembre 1992 n. 1392 R (La Commissione giudicatrice è collegio perfetto ed è perciò per essa necessario il plenum dei suoi componenti almeno nelle fasi di valutazione discrezionali); Csi 6 settembre 2000 n. 413 R (Riparto di competenze fra Amministrazione appaltante e Commissione giudicatrice; rientra fra le competenze di quest'ultima la verifica delle offerte anomale); C. Stato IV 7 luglio 2000 n. 3819 R (La Commissione giudicatrice è collegio perfetto; ma la regola della necessaria presenza di tutti i componenti è derogabile nei casi in cui la Commissione svolge attività strumentale o istruttoria e preparatoria); C. Conti, Sez. centr. 1° settembre 1999 n. 229 R (La corresponsione alla Commissione giudicatrice di compensi straordinari deliberati dalla giunta comunale è vietata ma può comunque non essere colpa grave); C. Stato IV 21 luglio 1997 n. 737 in GIU 4/97, 4271 (Rientra nei poteri della Commissione giudicatrice, entro certi limiti, la specificazione di criteri generali già fissati nel bando o nella lettera di invito a gara d'appalto).
Ved. anche «Commissione giudicatrice di gara d'appalto» (in cui è citata giurisprudenza da C. Stato VI 30 gennaio 1973 n. 16 [R=WCS30GE7316] a C. Stato V 13 aprile 1999 n. 412).R
2. Ved. C. Stato VI 27 ottobre 2003 n. 6615 R e 27 settembre 1996 n. 1173.R
2a. - Sugli elementi di valutazione diversi dal prezzo negli appalti concorso ved. C. Stato VI 27 ottobre 2003 n. 6615 R (Valutazione dei progetti espressa su punteggi - Non occorre motivazione); V 17 febbraio 2003 n. 830 R e VI 12 dicembre 2002 n. 6795 R e VI 10 luglio 2002 n. 3848 R e VI 17 luglio 2001 n. 3962 R (Apertura della buste contenenti l'offerta economica, prima delle valutazioni tecniche - Illegittimità); IV 6 febbraio 2002 n. 680 R (Valutazione dei progetti presentati - Discrezionalità P.A. ex art. 4, c. 2, R.D. 18 novembre 1923 n. 2440); V 23 marzo 2000 n. 1614 R (Criteri generali di valutazione - Stabiliti dalla Commissione giudicatrice prima che i suoi componenti conoscano i progetti); V 6 dicembre 1999 n. 812 R (Valutazione dei progetti preliminare all'ammissione alla gara - Ammissibilità); V 22 settembre 1999 n. 1143 R (Valutazione tecnica - Deve precedere apertura busta con offerta economica); IV 16 febbraio 1998 n. 300 R (Valutazione dei progetti mediante punteggio - Non occorre motivazione); IV 21 luglio 1997 n. 737 R (1. Elementi di valutazione dei progetti - Necessità di fissarli in sede di bando. _ 2. Elementi di specificazione dei criteri di valutazione, prefissati dalla Commissione nel bando o nell'invito); V 8 aprile 1997 n. 334 R (Criterio di aggiudicazione con preponderanza di elementi diversi dal prezzo - Possibilità); Csi 25 ottobre 1996 n. 365 R (Criteri preventivi di valutazione dei progetti - Necessità); C. Stato V 27 settembre 1996 n. 1137 [R=WCS27S961137] (Motivazione dei punteggi assegnati per la valutazione dei progetti - Non necessaria); VI 7 dicembre 1994 n. 1753 R (1. Valutazione congiunta di offerte tecnica ed economica. _ 2. Criteri di massima per la valutazione delle offerte); IV 1 febbraio 1994 n. 83 R (Legittima assegnazione di un maggior punteggio per bontà del progetto rispetto al prezzo - Condizioni); V 31 ottobre 1992 n. 1118 R (Valutazione delle offerte in base anche a parametri di riferimento tecnici ed economici).
[L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, c. 6 (n)] R |
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