FAST FIND : FL4640

Flash news del
08/11/2018

Cessione del credito fiscale per Ecobonus e Sismabonus non ammessa tra parenti

La cessione del credito fiscale derivante da spese sostenute per interventi di risparmio energetico, di ristrutturazione o antisismici che danno diritto alle detrazioni fiscali, non è attuabile in presenza di un semplice legame di parentela.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, con l'Interpello 31/10/2018, n. 56.

La possibilità di operare la cessione - disciplinata dall'art. 14 del D.L. 63/2013 - è stata estesa per le spese sostenute a partire dal 2018 anche nei confronti di "altri soggetti privati"; tuttavia questi ultimi devono per forza essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, requisito che non può ravvisarsi nel mero rapporto di parentela tra il soggetto che ha sostenuto le spese e il cessionario (ad esempio padre e figlio).
Ad esempio, il credito potrebbe essere ceduto ad altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali oppure, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo (sempre ad esclusione, come chiarito, per i soggetti diversi dai c.d. “no tax area”, della cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari).
Per approfondimenti in merito ai criteri in base ai quali può ravvisarsi il collegamento, si veda la Circolare 18/05/2018, n. 11/E.

Le conclusioni raggiunte non pregiudicano ovviamente la possibilità che sia direttamente il familiare convivente a sostenere e pagare le spese, acquisendo così il diritto alle detrazioni fiscali ed alla eventuale cessione del relativo credito, nonché il trasferimento del diritto alle detrazioni (e quindi anche in questo caso alla eventuale cessione del relativo credito) in occasione della donazione dell'immobile oggetto degli interventi.

Dalla redazione