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Sent.C. Stato 14/12/2004, n. 8047

50149 50149
1. Appalti ll.pp. - Cauzione provvisoria - Esclusione della polizza a prima richiesta - Legittimità ex art. 30 L. 94/109
1. È legittima l'esclusione da una gara d'appalto di lavori pubblici di un'impresa, per avere presentato una polizza fideiussoria provvisoria contenente la condizione che, in caso di inadempimento dell'impresa aggiudicataria all'obbligo di firmare il contratto, l'escussione «a prima richiesta» dell'Amministrazione appaltante è resa impossibile; infatti ai sensi dell'art. 30 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 la cauzione provvisoria, in quanto è intesa a garantire l'obbligo di serietà dell'offerta ed a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatti dell'impresa aggiudicataria, deve essere incondizionata ed «a prima richiesta».

Ved. C. Stato V 28 giugno 2004 n. 4789 R
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 30) R

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