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Sent.C. Stato 17/07/2004, n. 5126

50076 50076
1. Appalti ll.pp. - Contratto - Recesso - Indennità ex art. 345 L. 1865 n. 2248 All. F - Spetta anche in mancanza di consegna lavori.
1. Considerato che secondo l'art. 345 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F la pubblica amministrazione appaltante può risolvere il contratto «in qualunque momento», il diritto dell'appaltatore alla indennità del 10% prevista dalla stessa norma in caso di recesso della P.A. sussiste anche nel caso che non sia stata ancora eseguita la consegna dei lavori.

Ved. Cass. 7 luglio 2004 n. 12416R 1n. - L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 345 - «È facoltativo all'amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre il decimo dell'importare delle opere non eseguite». L'art. 345 è uno degli articoli - insieme con gli artt. 326, 329, 337, 338, 340 a 344, 348, 351 a 355 - della legge suddetta ancora validi anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (il cui art. 231 ha abrogato gli altri articoli della stessa legge).
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 345) R

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