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Sent.C. Stato 18/03/2004, n. 1408

49871 49871
1. Appalti ll.pp. - Gara - Commissione giudicatrice - Composizione - Ex art. 21, c. 5 L. 94/109.
1. Il principio stabilito dall'art. 21, c. 5 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 - secondo cui la Commissione giudicatrice di una gara d'appalto di lavori pubblici deve essere «composta da un numero dispari di componenti non superiore a 5, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori» - si rende operativo poiché risponde ai criteri costituzionali sulla imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.

Ved. C. Stato VI 2 febbraio 2004 n. 324 R
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, c. 5) R

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