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Sent. CGAR. Sicilia 07/07/2003, n. 266

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Restauro e risanamento conservativo - Comprendono interventi di recupero abitativo - Condizioni. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Manutenzione straordinaria - Tipologia - Interventi che vi rientrano.
1. Nelle attività di restauro e risanamento e conservativo previste dall’art. 31, c. 1, lett. c) della L. 5 agosto 1978 n. 457 sono compresi gli interventi per il recupero abitativo di edifici preesistenti purché siano tesi a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità e siano rispettati gli elementi tipologici dell’edificio formali e strutturali, senza modificarne l’identità, la fisionomia e la struttura né le superfici ed i volumi delle singole unità immobiliari. 2. Negli interventi di manutenzione straordinaria previsti dall’art. 31, c. 1, lett. b) della L. 5 agosto 1978 n. 457 sono compresi quelli per la sostituzione o rinnovazione di parti, anche esterne, di un edificio, che non modifichino le destinazioni d’uso né le superfici ed i volumi delle singole unità immobiliari.

1a. (ATED-RISTR.2) - Sull’attività edilizia di restauro e risanamento conservativo ved. C. Stato V 6 luglio 2002 n. 3715 R (Le opere interne di consolidamento statico rientrano nel risanamento conservativo); V 17 dicembre 1996 n. 1551 R (Il restauro ed il risanamento conservativo, per i quali è prevista l’autorizzazione gratuita, lasciano sostanzialmente inalterata la struttura anche interna dell’edificio, a differenza della ristrutturazione che comporta una modifica della struttura anche solo parziale); V 6 giugno 1996 n. 660 R (Non rientra nella suddetta attività la copertura di un terrazzo - che era in precedenza a cielo aperto - in coppi); V 23 luglio 1994 n. 807 R (Sono compresi in dette attività gli interventi rivolti al recupero abitativo di edificio preesistente, purché nel rispetto dei suoi elementi, senza modifiche alla sua struttura e fisionomia né ai volumi e superfici delle singole unità immobiliari); Cass.pen. III 26 maggio 1994 n. 6197 [R=WP26MA946197] (Come C. Stato V 94/807; è ammesso soltanto l’inserimento di elementi accessori); Csi 29 gennaio 1994 n. 6 R (Il risanamento conservativo si distingue dalla ristrutturazione in quanto nel primo le opere non devono modificare in modo sostanziale la struttura dell’edificio e l’assetto edilizio preesistente); Cass. pen. III 18 dicembre 1993 n. 11592 [R=WP18D9311592] [Gli interventi suddetti postulano l’innovazione e la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio ai fini del suo consolidamento e della sua conservazione (nella specie sono stati ritenuti tali il rifacimento parziale delle pareti perimetrali e la rinnovazione completa del tetto)]; C. Stato V 12 marzo 1992 n. 211 R (Sono opere di restauro e risanamento conservativo quelle consistenti nella distribuzione di volumi e superfici in modo da creare una pluralità di più appartamenti in un contesto di conservazione dello stesso organismo edilizio e della sua funzionalità). 2a. (ATED-MZR) - Ved. Cass. pen. III 30 marzo 2003 n. 9519 [R=WP30M039519]
[L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, c. 1, lett. c)] R [L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, c. 1, lett. b)]

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