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Sent.C. Stato 18/10/2002, n. 5786

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Documentazione - Mancata presentazione nel termine richiesto - Provvedimenti P.A. ex art. 10 L. 94/109.
1. Nella procedura di presentazione della documentazione per l'ammissione a gara d'appalto di lavori pubblici, l'art. 10 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 non fa distinzione tra inadempimento formale (per errore o altro motivo) e inadempimento sostanziale (mancanza dei requisiti di partecipazione) e pertanto trascorso il termine perentorio di 10 giorni senza che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta la pubblica amministrazione appaltante procede alla esclusione dalla gara, all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di garanzia (che sono misure che derivano da un unico presupposto, pur essendo fra loro autonome); per cui, onde evitare il rischio dell'adozione di tale provvedimento, ciascuna impresa dovrà avere la normale diligenza di fornirsi, sin dal momento in cui legge il bando e decide di partecipare alla gara, di tutti i documenti richiesti, in vista dell'eventuale sorteggio per la verifica a campione prima dell'apertura delle offerte come previsto dal comma 1 quater, 1° paragrafo dell'art. 10 della L. 94/109. Ma l'impresa, se alla mancata produzione della documentazione nel termine fissato vi è stato un oggettivo impedimento da essa dimostrabile, può rivolgersi alla P.A., la quale ha il potere di valutare la non imputabilità del ritardo all'impresa stessa.

1a. Sulla documentazione e più in generale sui requisiti richiesti per la partecipazione a gara d'appalto di lavori pubblici ved. le seguenti decisioni, C. Stato V 18 febbraio 2003 n. 862, R VI 13 febbraio 2003 n. 787, R V 25 gennaio 2003 n. 355, R V 22 gennaio 2003 n. 241, R V 18 dicembre 2002 n. 7047, R Csi 10 dicembre 2002 n. 663, [R=WCSI10D025519] C. Stato V 2 dicembre 2002 n. 6619, R V 12 novembre 2002 n. 6248, R V 12 ottobre 2002 n. 5519, R IV 21 agosto 2002 n. 4259, R Csi 20 agosto 2002 n. 533, R C. Stato VI 6 agosto 2002 n. 4094, R Csi 22 luglio 2002 n. 442, R C. Stato V 11 luglio 2002 n. 3897, [R=CS11L023897] V 8 luglio 2002 n. 3793, R V 6 luglio 2002 n. 3733 R e relativa nota 1a, V 8 maggio 2002 n. 2482. R
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10)R

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