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11/09/2018

Appalti pubblici: obbligo della prova dell'equivalenza dei prodotti offerti (Corte UE C-14/17)

Secondo la Corte di giustizia UE, causa C-14/17, la prova dell’equivalenza dei prodotti all'originale richiesto dai documenti di gara deve essere fornita già in sede di presentazione dell’offerta.

Con la sentenza C-14/17 del 12/07/2018, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata nell’ambito di una controversia sorta in Italia in merito ad un appalto di fornitura di ricambi originali o equivalenti per vetture autofiloviarie. Nel caso di specie era stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato la decisione di annullamento del T.A.R. dell’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che aveva offerto prodotti equivalenti a quelli definiti nelle specifiche tecniche senza fornire, durante la procedura di gara, la prova dell’equivalenza. Poiché la normativa specifica in materia (art. 34, paragrafo 8, Direttiva 2004/17/CE) non indica in quale momento, né mediante quali mezzi debba essere dimostrato il carattere “equivalente” di un prodotto proposto dall’offerente, il Consiglio di Stato ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia europea, la quale ha ritenuto, tra l’altro, che:
- se un offerente fosse autorizzato a provare l’equivalenza dei suoi prodotti dopo il deposito della sua offerta, le offerte presentate da tutti gli offerenti non sarebbero assoggettate tutte alle medesime condizioni all’atto della loro valutazione, con evidente violazione del principio di parità di trattamento;
- per quanto l’ente aggiudicatore non possa autorizzare gli offerenti a dimostrare dopo il deposito delle loro offerte che le soluzioni che propongono sono equivalenti, tale ente gode di un potere discrezionale nel determinare i mezzi che gli offerenti possono impiegare per provare tale equivalenza nelle loro offerte. Cionondimeno, detto potere dev’essere esercitato in modo tale che i mezzi di prova ammessi dall’ente aggiudicatore gli consentano effettivamente di procedere ad una valutazione proficua delle offerte che gli vengono presentate e non si spingano oltre quanto necessario per effettuare tale valutazione, evitando che i predetti mezzi di prova creino ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

Sulla base di tali considerazioni la Corte ha concluso che quando le specifiche tecniche che figurano nei documenti dell’appalto fanno riferimento a un marchio, a un’origine o a una produzione specifica, l’ente aggiudicatore deve esigere che l’offerente fornisca, già nella sua offerta, la prova dell’equivalenza dei prodotti che propone rispetto a quelli definiti nelle citate specifiche tecniche.

Al riguardo si segnala che le norme oggetto della sentenza della Corte UE (art. 34, paragrafo 8 della Direttiva 2004/17/CE relativa alle procedure di appalto nei settori speciali e art. 68, D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163) sono ora contenute nell’art. 68, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 che si riferisce ai settori ordinari ed è applicabile anche ai settori speciali ai sensi dell’art. 122 del D. Leg.vo n. 50/2016 medesimo.

Dalla redazione