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Sent.C. Conti 24/04/2002, n. 11

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1. Opere pubbliche - Opere segretate - Controllo preventivo di legittimità - Esclusione.
1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti [previsto dall'art. 3, c.1, lett. g) della L. 14 gennaio 1994 n. 20] è escluso - ai sensi dell'art. 33 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 - per le opere pubbliche segretate, indipendentemente dall'importo dei lavori e dalle procedure seguite per l'aggiudicazione.

1a. - Sulle opere segretate ved. C. Conti, Stato 19 marzo 1997 n. 46 R [Per le opere segretate sono ammesse deroghe alle norme sulla pubblicità della scelta del contraente e la previsione di particolari requisiti di «eligibilità» (secondo la nomenclatura NATO), ma non l'esonero da qualsiasi forma di concorrenza]. Sulle opere militari, che sono oggetto delle norme sulla segretezza, ved. C. Stato IV 27 maggio 2002 n. 2930 R e VI 28 marzo 2000 n. 1799 R [Per l'«opera destinata alla difesa militare» non esiste una precisa nozione di norma; pertanto essa va individuata in base alla sua effettiva ed inequivocabile destinazione (in particolare non è tale opera l'impianto sportivo per attività di tiro a segno né la Delegazione di spiaggia con compiti amministrativi riguardanti la navigazione ed il traffico marittimo commerciale)]; VI 27 aprile 2001 n. 2449 R (Ai sensi dell'art. 81, 2°c. D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 la realizzazione delle opere militari è riservata allo Stato senza che sia condizionata da un concordamento con altre pubbliche amministrazioni od autorità); IV 13 novembre 1998 n. 1531R (Le opere per la costruzione di alloggi di servizio per i militari sono di rilevanza diretta per la difesa e la sicurezza dello Stato e per la loro esecuzione occorrono speciali misure di sicurezza; perciò esse rientrano nel caso di cui all'art. 5, lett. e) della L. 8 agosto 1977 n. 584, di deroga al sistema della gara internazionale prevista dall'art. 1 della stessa legge. - L. 8 agosto 1977 n. 584, [R=L58477] art. 5, 1°c., lett. e) - «I soggetti appaltanti di cui all'art. 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'art. 7, nei seguenti casi: (omissis); e) quando si tratti di lavori dichiarati segreti o di lavori la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, conformemente alle norme vigenti; o quando lo esiga la protezione degli essenziali interessi della sicurezza dello Stato.» - D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 [R=DLG40691] (che ha abrogato - all'art. 36, 1°c. - e praticamente sostituito la L. 77/584), art. 6, 1°c., lett. c) [che corrisponde all'art. 5, 1°c., lett. c) della L. 77/584] - «Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto gli appalti di lavori: (omissis); c) dichiarati segreti o se la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o se lo esige la tutela di interessi nazionali essenziali.» - L. 11 febbraio 1994 n. 109 - Art. 33 - «(1°c.) Le opere destinate ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2. (2°c.) Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure. (3°c.) I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma é dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.» - D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 [che ha abrogato - all'art. 231, 1°c., lett. v) - l'art. 6 e quasi tutti gli altri articoli del D.Lgs. 91/406] - Art. 82 - «(1°c.) Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell'intervento dichiarano con provvedimento motivato le opere di cui all'art. 33 della Legge da considerarsi «segrete» ai sensi del R.D. 11 luglio 1941 n. 1161 e della L. 24 ottobre 1977 n. 801 oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza». (2°c.) Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 della Legge e della abilitazione di sicurezza. (3°c.) La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale cui sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall'art. 78, commi 1, 2, e 3. (4°c.) L'impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di un'associazione temporanea, della quale deve indicare i componenti. L'amministrazione aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione. (5°c.) Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.»
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 33, c. 1 R ; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 82) R

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