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Sent. C. Stato 04/09/2001, n. 4639

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Solo per motivi di legittimità - Termine di 60 gg. - Attiene alla adozione e non alla comunicazione del provvedimento.
1. Il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni di cui all'art. 82, comma 9 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (nel testo modificato dalla L. 8 agosto 1985 n. 431) si riferisce solo all'adozione del provvedimento del Ministero competente che annulla il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Regione per la realizzazione di una costruzione edilizia in zona protetta; resta esclusa da detto termine la successiva fase di comunicazione o notificazione, che può perciò effettuarsi anche dopo la sua scadenza.

Ved. C. Stato VI 17 luglio 2001 n. 3967R.
(D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, comma 9R; L. 8 agosto 1985 n. 431)R

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