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Sent.C. Stato 18/10/2001, n. 5517

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Requisiti - Moralità professionale ex art. 18 D.Lgs. 1991 n. 406 - Legale rappresentante d'impresa condannato per reato ex art. 677 Cod.pen. - Irrilevanza. 2. Appalti ll.pp. - Appalto concorso - Offerta economicamente più vantaggiosa - Costo di utilizzazione e di manutenzione ex art. 21, c. 2, n. 4 L. 94/109 - Valenza relativa. 3. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Ammissione - Requisiti - Criteri di accertamento.
1. La condanna del legale rappresentante di un'impresa per il reato ex art. 677 Cod.pen. - per l'omissione di lavori in edifici in pericolo di rovina - non impedisce la partecipazione di quell'impresa ad una gara d'appalto di lavori pubblici, poiché non configura mancanza della moralità professionale richiesta dall'art. 18 del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406. 2. Nelle gare d'appalto di lavori pubblici mediante appalto concorso con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il costo di utilizzazione e di manutenzione da prendere in considerazione ex art. 21, comma 2. n. 4 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 a fini dell'aggiudicazione, non è indicazione con valenza tassativa; infatti i parametri che ne vengono individuati devono poi essere successivamente concretati riguardo alla particolare opera da eseguire. 3. Negli appalti di lavori pubblici i requisiti di natura tecnica per l'ammissione alle gare prescritti dal bando o dalla lettera d'invito devono essere posseduti dal raggruppamento di imprese (o dal consorzio di cooperative) e non dalle singole imprese associate (o cooperative consorziate); pertanto qualora sia richiesto un determinato numero di mezzi o di personale il loro possesso è verificato se risulta dalla somma di quelli delle singole imprese riunite nella associazione temporanea (o cooperative riunite in consorzio) che dovrà eseguire l'opera; il suddetto principio non implica che il possesso di requisiti formali relativi alla regolarità della gestione delle imprese sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, anche economico, possa considerarsi accertato con esclusivo riferimento all'associazione temporanea (o al Consorzio) e non debba invece essere documentato dalle singole imprese che la compongono.

Ved. C. Stato VI 18 maggio 2001 n. 2780R. Ved. C.Stato V 3 marzo 2001 n. 1228R.
(Cod.pen. art. 677; D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, art. 18)[R=DLG40691,A=18] (L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, comma 2, n. 4)R

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