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Sent. C. Stato 20/04/2001, n. 2408

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Decadenza - Per decorso termini - Valore dichiarativo del relativo provvedimento.
1. La concessione edilizia decade, perdendo efficacia, immediatamente ed automaticamente al decorso dei termini indicati nel relativo atto, intesi a definire con certezza il tempo previsto dell'attività edificatoria, quindi il provvedimento di decadenza, emesso previo accertamento dello stato nel quale si trovava l'attività costruttiva dell'opera edile alla scadenza del termine concesso, ha semplicemente valore dichiarativo perchè serve soltanto a dare certezza di una situazione già prodottasi quando si sono verificati i presupposti stabiliti dalla legge.

1a. Sulla decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine stabilito ved. C. Stato IV 3 ottobre 2000 n. 5242 R (L'inizio dei lavori non si configura con la sola esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento); C. Stato V 28 giugno 2000 n. 3638R (Sulla decadenza della concessione edilizia per la sopravvenienza di nuove norme urbanistiche o per scadenza dei termini); C. Stato V 26 giugno 2000 n. 3638[R=WCS26G003638] (Affinché la concessione edilizia perda, per la sua decadenza, la sua efficacia occorre un atto formale dell'Amministrazione); C. Stato V 27 marzo 2000 n. 1755R (La concessione edilizia decade immediatamente e automaticamente alla scadenza del termine che in essa è indicato); C. Stato V 3 febbraio 2000 n. 597R (Qualora la costruzione di un edificio iniziata in base a regolare concessione edilizia venga sospesa dal Pretore, il termine di decadenza già stabilito viene sospeso per factum principis; e ricomincia a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza che revoca la sospensione); C. Stato V 6 ottobre 1999 n. 1332R (Qualora l'inizio dei lavori venga bloccato da una autorità pubblica si configura un factum principis che sospende il decorso del termine fissato per la loro ultimazione dalla concessione edilizia).

Dalla redazione