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Sent. C. Stato 05/07/2000, n. 3735

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Per immobile non più esistente nel suo complesso (per crollo o demolizione) - Non configurabile.
1. La ristrutturazione edilizia ex art. 31, lett. d), L. 5 agosto 1978 n. 457 consiste in interventi di trasformazione di un immobile nel suo complesso; il che non si configura per un immobile che prima sia crollato o sia stato demolito.

1a. Sulla ristrutturazione edilizia ved. C. Stato V 23 maggio 2000 n. 2988R (La ristrutturazione edilizia consiste in interventi che modificano l'originaria consistenza dell'immobile); C. Stato V 3 aprile 2000 n. 1906R (1. Alla ristrutturazione si applicano le norme vigenti quando venne costruita l'opera da ristrutturare - 2. Non è ristrutturazione la riedificazione di opere edili distrutte o demolite); Cass. pen. III 2 giugno 1999 n. 6923[R=WP2G996923] (Anche per i lavori di ristrutturazione occorre, ex L. 2 febbraio 1974 n. 64R, preavviso, autorizzazione e direzione dei lavori; in particolare anche per una semplice riparazione bisogna dare preavviso al Sindaco e all'ufficio tecnico, attendere l'autorizzazione, depositare il progetto e fare poi dirigere i lavori da un tecnico).
[L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, lett. d)]R

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