FAST FIND : GP4793

Sent. C. Cass. pen. 26/11/1999, n. 2732

47987 47987
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Effetti sulla edificabilità. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Inderogabile - Eccezione per manutenzione straordinaria, consolidamento e restauro - Limiti. 3. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Reato ex art. 1 sexies L. 1985 n. 43 - Configurabilità - Condizioni.
1. L'avvenuta adozione del piano paesistico regionale non legittima la realizzazione, senza alcuna autorizzazione, di opere ritenute, a giudizio dell'autore, compatibili con lo stesso, ma semplicemente fa venire meno il carattere di assolutezza ed inderogabilità del vincolo di inedificabilità, previsto medio tempore dall'art. 1 quinquies della L. 8 agosto 1985 n. 431, rendendo, quindi, autorizzabili, ovviamente dalla competente autorità amministrativa, le opere compatibili. 2. Ai sensi dell'art. 1 quinquies D.L. 27 giugno 1985 n. 312, introdotto dalla L. 8 agosto 1985 n. 431, in nessun caso è possibile derogare al divieto di inedificabilità da esso posto, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; interventi per i quali, ai sensi dell'art. 82, comma 8, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 così come sostituito dall'art. 1 D.L. n. 312 del 1985 non è richiesta autorizzazione ambientale. 3. Ai fini della configurabilità del reato previsto e punito dall'art. 1 sexies della L. 8 agosto 1985 n. 431 è necessario non solo che si verifichino interventi non autorizzati su zone vincolate, ma che gli stessi siano idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione; pertanto, sono inscrivibili nella sfera dell'irrilevanza penale tutti gli interventi che non pongono neppure astrattamente in pericolo il paesaggio.

1a. Sul vincolo paesaggistico all'attività edilizia ved. C. Stato VI 13 giugno 2000 n. 3292R, 15 maggio 2000 n. 2784R, 18 aprile 2000 n. 2326R, 8 marzo 2000 n. 1162R, 28 gennaio 2000 n. 428R (Sul controllo di legittimità del provvedimento ministeriale che annulla il nulla osta rilasciato per attività edilizia in area soggetta a vincolo paesaggistico); C. Stato VI 24 maggio 2000 n. 3010R, 15 maggio 2000 n. 2777R, 15 maggio 2000 n. 2772R, 3 maggio 2000 n. 2566R, 24 marzo 2000 n. 1663R, 8 marzo 2000 n. 1162R, 2 marzo 2000 n. 1096R, 28 gennaio 2000 n. 403R, 14 gennaio 2000 n. 227R, 3 gennaio 2000 n. 25R (Decorrenza del termine previsto per il provvedimento ministeriale che annulli il nulla osta regionale prescritto per l'attività edilizia in area soggetta a vincolo paesaggistico); Csi 2 maggio 2000 n. 201R (1. L'attività edilizia può essere soggetta a vincolo paesaggistico ed insieme storico artistico - 2. Il vincolo paesaggistico all'attività edilizia si perfeziona con la pubblicazione nell'albo dei Comuni interessati); C. Stato VI 26 aprile 2000 n. 2500R (È necessaria la motivazione per il rilascio del nulla osta all'attività edilizia sub vincolo paesaggistico); C. Stato VI 28 febbraio 2000 n. 1047R (Il provvedimento ministeriale di annullamento del nulla osta regionale deve avere data certa, restando peraltro irrilevante la mancanza del numero di protocollo); C. Stato VI 28 gennaio 2000 n. 403R (Il termine prescritto per il provvedimento ministeriale di annullamento del nulla osta regionale, riguarda il provvedimento e non la comunicazione di annullamento); C. Stato VI 14 gennaio 2000 n. 234R (È illegittima l'omissione - nel provvedimento ministeriale di annullamento del nulla osta regionale - della richiesta di suggerimenti ed osservazioni); Cass. pen. III 11 gennaio 2000 n. 83 (I 3 provvedimenti necessari per i lavori in aree protette da vincolo paesaggistico); Cass. pen. III 1° dicembre 1999 n. 13716 (Con costruzioni non autorizzate - per l'esistenza di vincolo paesaggistico - si commettono reati ex art. 1 sexies L. 1985 n. 431 ed art. 20 L. 1985 n. 47). La L. 1° giugno 1939 n. 1497 e la L. 8 agosto 1985 n. 431 (ad eccezione degli artt. 1 ter e 1 quinquies) sono state abrogate dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490R. Sulla corrispondenza di articoli della L. 39/1497 con articoli del D.Lgs. 99/490.
(L. 8 agosto 1985 n. 431, art. 1 quinquies)R (D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, comma 8R; L. 8 agosto 1985 n. 431, art. 1 quinquies) (L. 8 agosto 1985 n. 431, art. 1 sexies)

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino