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28/06/2018

Responsabilità del progettista e dell'appaltatore in caso di errore nel progetto

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sulla responsabilità del progettista e dell'appaltatore per il cedimento di un muro di contenimento privo di caratteristiche tecniche adeguate.

Nel caso di specie, a seguito del cedimento di un muro di contenimento, il CTU affermava che il manufatto realizzato era privo delle caratteristiche tecniche di cui deve essere dotato un muro di contenimento (in quanto privo di opere di drenaggio e di armature in ferro, nonché dotato di fondazioni sottodimensionate) ed indicava come unica soluzione possibile la demolizione del muro con conseguente realizzazione ex novo di un muro dotato di differenti e idonee caratteristiche tecniche. 

L'interessante Ord. C. Cass. civ. 21/06/2018, n. 16323, ha riaffermato importanti principi in tema di responsabilità di progettista e appaltatore.

In particolare, con riferimento alla responsabilità del progettista, la Suprema Corte ha ricordato che quest'ultimo, in conseguenza della sua errata progettazione, può essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della realizzazione dell'opera che ha effettivamente progettato, nonché del risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall'opera realizzata non a regola d'arte a causa dell'errore nella progettazione.

Quanto all'appaltatore, essendo egli tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti. L'appaltatore può quindi andare esente da responsabilità solo se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire l'opera quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.

Inoltre, nel caso di danno subito dal committente di un opera per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono le condizioni per la responsabilità solidale di questi ultimi, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta. 

Dalla redazione