FAST FIND : GP4280

Sent.C. Cass. 02/10/1999, n. 10937

47474 47474
1. Società di capitali - Attività di progettazione e costruzione di opere civili - Ammissibilità - Contratti per attività riservate ai professionisti iscritti all'albo - Nullità. 2. Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - Necessità - Mancata iscrizione - Attività professionale - Compenso - Non spetta - Neanche per arricchimento senza causa - Stesso principio applicabile a società di capitali.
1. Le disposizioni di cui agli artt. 13 legge n. 183 del 1976, 1 D.L. n. 20 del 1979, convertito con modificazioni in legge n. 92 del 1979, e 11 legge n. 17 del 1981, che consentono la costituzione di società per azioni aventi ad oggetto attività di progettazione di impianti industriali esercitata in forma industriale mediante una complessa organizzazione tecnica ed amministrativa, ovvero attività di studi e di progettazioni che richiedono speciali competenze tecniche e scientifiche, hanno parzialmente abrogato solo il divieto di cui all'art. 2 legge n. 1815 del 1939, non anche le disposizioni inderogabili in materia di professioni intellettuali che sanciscono la responsabilità dei professionisti per i singoli atti che la legge ed i regolamenti professionali riservano loro in via esclusiva e che essi devono compiere personalmente o a mezzo di ausiliari da loro diretti; deve pertanto ritenersi nullo per contrasto con le suddette disposizioni inderogabili il contratto che, in materia di progettazione e costruzione di opere civili, affidi ad una società di capitali attività che, secondo il motivato accertamento del giudice di merito, rientrino interamente nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto e non in una complessa prestazione di servizi di tipo imprenditoriale i cui contenuti trascendano, sebbene possano in parte comprenderli, quelli delle libere professioni (Fattispecie relativa a contratto concluso anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 109 del 1994). 2. A norma dell'art. 2231 C.c., quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita, da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento del compenso, onde, in tali ipotesi, non può ritenersi esperibile neppure l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 C.c.; i suddetti principi devono ritenersi applicabili anche quando la prestazione resa sia riferibile ad una società di capitali, per essersi essa assunta contrattualmente tale impegno, a nulla rilevando che la società si sia servita, per l'espletamento di detta attività, di tecnici iscritti ai relativi albi.

1. Ved. Cass. 26 gennaio 1996 n. 590R, 10 giugno 1994 n. 5648R. 2. Ved. Cass. 13 gennaio 1984 n. 286[R=W13GE84286].
(Cod. civ. artt. 2230 e 2231; L. 23 novembre 1939 n. 1815, art. 2R; L. 2 maggio 1976 n. 183, art. 91[R=L18376,A=91]; L. 31 marzo 1979 n. 92[R=L9279]; L. 12 febbraio 1981 n. 17, art. 11[R=L1781,A=11]; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 17)R (Cod. civ. artt. 2041 e 2231)

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino