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04/06/2018

Finalità e natura della valutazione delle offerte anomale nelle gare pubbliche

Il T.A.R. Lazio ha richiamato un consolidato principio giurisprudenziale relativo alla verifica dell'anomalia dell'offerta nelle gare pubbliche.

La recente Sent. TAR. Lazio Latina 26/05/2018, n. 284, ha ribadito che la valutazione dell'anomalia dell'offerta, di cui all'art. 97 del D. Leg.vo 50/2016, è finalizzata alla verifica dell'attendibilità e della serietà della stessa ed all'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte.

La valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta. Di norma infatti il giudice amministrativo non può procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che rappresenterebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione, ma può solo verificare il giudizio sotto i profili della logicità, della ragionevolezza e dell'adeguatezza.

Si precisa poi che nella sostanza un'offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi: perché possa dubitarsi della sua congruità, occorre che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate.

Dalla redazione