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Sent.C. Cass. 04/03/1999, n. 1822

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1. Appalti oo.pp. Danni di forza maggiore Denuncia dell'appaltatore - Natura e termini.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 348 della Legge 1865 n. 2248 All. F, dispone che «l'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale in concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto. Frattanto l'impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori». Il primo comma dell'art. 24 del Capitolato generale oo.pp. 1962 n. 1063 ribadisce che i danni devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, a pena di decadenza, oltre cinque giorni da quello dell'avvenimento. La denuncia in esame non ha natura negoziale, non assolvendo la funzione di imputare il danno a causa di forza maggiore - potendo l'appaltatore, nella immediatezza del fatto, non disporre di elementi per formulare una valutazione circa l'origine del danno stesso - e richiedere la rivalsa nei confronti dell'appaltante. La denuncia rappresenta, invece, solo la notificazione di un accadimento esterno, che attiva il procedimento dell'amministrazione diretto all'accertamento dei fatti. Ne consegue, da un lato, che essa non richiede la forma scritta, potendo anche essere compiuta verbalmente, dall'altro, che deve essere posta in essere in tempi brevissimi, quando è ancora possibile verificare lo stato dei luoghi, proprio per rendere possibile l'accertamento amministrativo della origine del danno, e che il termine previsto, di decadenza, non può essere sospeso né rinviato.

1a. Ved. «Danni di forza maggiore», i.q.f.
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 348R; Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 24)[R=DPR106362,A=24]

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