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Sent. C. Stato 02/11/1998, n. 1557

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo di costruzione - Modifica di superficie interna - É variante essenziale - Esenzione inammissibile di contributo.
1. La modifica della distribuzione della superficie interna effettuata per ricavarne un maggior numero di unità abitative costituisce una "variante essenziale" rispetto alla primitiva concessione ed è pertanto esclusa per essa l'esenzione del contributo sul costo di costruzione prevista dall'art. 18, 2° comma, L. 28 gennaio 1977 n. 10.

1. Il concetto di "varianti essenziali" di cui all'art. 18, 3° comma, L. 77/10 è stato chiaramente precisato dall'art. 8 della successiva L. 28 febbraio 1985 n. 47R che dunque giova anche per l'interpretazione delle questioni - come quelle in esame - sorte prima dell'entrata in vigore della stessa L. 85/47, della quale qui appresso si riportano l'art. 7, 1° comma; e l'art. 8. "Art. 7 (1° c.) - Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. Art. 8 (Determinazione delle variazioni essenziali) - 1. Fermo restando quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 7, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457R; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. 2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. 3. Gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della presente legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali."
(L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 18, 2° c.)R

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