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Sent.C. Cass. 20/07/1988, n. 4699

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1. Periti industriali - Albo - Iscrizione - Diploma necessario - Individuazione - Sindacabilità da parte del Consiglio dell'Ordine - Esclusione - Q.L.C. ex art. 33, 5° c., Cost. - Infondatezza.
1. Al fine dell'iscrizione nell'albo dei periti industriali (nonché del diritto al relativo titolo), il diploma richiesto dagli artt. 1 e 4 primo comma lett. c) del regolamento professionale, approvato con R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, si identifica in quello conseguito in base alle norme dell'ordinamento degli esami di stato in vigore al momento della domanda d'iscrizione, incluso, pertanto, il diploma di maturità tecnica, previsto nella revisione di detto ordinamento di cui al D.L. 15 febbraio 1969 n. 9 (convertito, con modificazioni, in L. 5 aprile 1969 n. 119), senza che possa riconoscersi al Consiglio dell'Ordine la possibilità di sindacare l'idoneità del diploma stesso ad assicurare la preparazione necessaria all'esercizio professionale; tale principio non pone le citate norme regolamentari in contrasto con l'art. 33, 5° c., Cost., il quale, nel prescrivere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, non osta a che il legislatore ordinario equipari od unifichi l'esame conclusivo degli studi con la prova di attitudine alla professione.

1. Analogo principio è stato enunciato dalla Cass. S.U. 13 luglio 1987 n. 6102, R che non ammette, per il Consiglio dell'ordine degli ingegneri, la possibilità di indagare sull'idoneità tecnica di chi chiede l'iscrizione all'albo né sulla validità della sua laurea. Ved. anche, sui limiti del compito che ha l'Ordine professionale in genere ai fini dell'iscrizione all'albo, C. Stato VI 6 luglio 1988 n. 909R. Sull'albo professionale dei periti industriali, ved. anche Cass. S.U. 28 gennaio 1988 n. 744R (il diploma di maturità per tecnico delle industrie meccaniche, conseguito presso un istituto professionale, non abilita alla iscrizione in detto albo).
Cost. art. 33. 5° c.; L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. ER; R.D. 31 ottobre 1923 n. 2523;[R=RD252323] R.D. 3 giugno 1924 n. 969; R.D. 11 febbraio 1929 n. 275; RL. 15 giugno 1931 n. 889[R=L88931]; D.L. 15 febbraio 1969 n. 9; L. 5 aprile 1969 n. 119[R=L11969]

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