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Sent.C. Cass. 27/04/1991, n. 4668

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1. Ingegneri e architetti - Ricorsi al Consiglio nazionale - Trattazione - Previo versamento L. 800 - Norma illegittima.
1. L'art. 4 del regolamento, contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti, deliberato dallo stesso Consiglio il 3 maggio 1948 ed approvato con D.M. 10 novembre 1948, nel sancire l'irricevibilità del ricorso (non proposto dal Pubblico ministero) che non sia corredato della ricevuta del versamento della somma di lire ottocento (stabilita - senza alcuna previsione circa le conseguenze della relativa inosservanza - dall'art. 1 lett. a) D.L.Lgt. 13 settembre 1946 n. 261, cui si riporta l'art. 2 del regolamento suddetto), introduce una norma che va considerata illegittima per l'inosservanza dei limiti propri delle norme regolamentari, non essendo autorizzata da alcuna legge ed essendo in contrasto con le garanzie costituzionali di difesa, con la conseguenza della sua disapplicabilità, da parte del giudice, ai sensi dell'art.5 all. E. L. 20 marzo 1865 n. 2248.

1. La Corte suprema si è così pronunciata riferendosi agli artt. 4 e 2, a) del Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti, D.M. 10 novembre 1948; ma la decisione sulla illegittimità - e quindi sulla inapplicabilità da parte del giudice - della 2° parte dell'art. 4 vale anche per gli ingegneri, i geometri, i periti industriali ed i dottori agronomi e dottori forestali poiché gli artt. 4 e 2, a) dei Regolamenti per la trattazione dei ricorsi di questi professionisti (rispettivamente DD.MM. 1° ottobre 1948, 15 febbraio 1949, 1° ottobre 1948, 16 maggio 1949) sono identici agli artt. 4 e 2 a) del D.M. 10 novembre 1948 per gli architetti. Sempre in materia di trattazione di ricorsi la Corte suprema (Cass. S.U. 19 gennaio 1988 n. 395 R aveva prima dichiarato la illegittimità della 2° parte del 2° comma dell'art. 7 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri, D.M. 1° ottobre 1948, dove è stabilito che il presidente «può anche informare il professionista che ne abbia fatto richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente». Questa norma regolamentare - ha deciso la Corte suprema - è illegittima e va disapplicata perché viola l'inderogabile diritto alla difesa costituzionalmente garantito (Cost. art. 24): il presidente del Consiglio nazionale ha l'obbligo e non la mera facoltà di informare il professionista per metterlo in condizione di intervenire e di essere sentito; il verbo «può» deve perciò intendersi sostituito con «deve». Questa decisione, con cui la Corte suprema si è riferita, come si è detto, all'art. 7 del Regolamento sui ricorsi degli ingegneri, D.M. 1° ottobre 1948, vale anche per gli architetti, i geometri, i periti industriali ed i dottori agronomi e dottori forestali poiché agli artt. 7 dei Regolamenti sui ricorsi di questi professionisti sono identici all'art. 7 del D.M. 1° ottobre 1948.
L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, art. 5, RD.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 261, art. 1; D.M. 1° ottobre 1948; D.M. 10 novembre 1948

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