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Sent.C. Cass. 26/02/1991, n. 2052

45511 45511
1. Appalti oo.pp. - Contratto - Rescissione - Dichiarazione formale della P.A. - Necessità.
1. Alla stregua del combinato disposto degli artt. 29 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, 340 L. 20 marzo 1865 n. 2248, 27, 28 e 29 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, per l'avviso del procedimento di rescissione del contratto di appalto per l'esecuzione di opere pubbliche, occorre una formale dichiarazione in tali sensi effettuata dalla P.A., non essendo sufficienti, date le loro condizioni soggettive ed oggettive e le loro finalità, l'ordine impartito all'appaltatore di riprendere i lavori sospesi, né il rifiuto di questi all'esecuzione.


L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 340R; R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 27, 28 e 29 [R=RD25MA95,A=27]; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362]

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