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Sent. C. Stato 14/12/1994, n. 1469

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Manutenzione straordinaria - Elementi caratterizzanti - Individuazione - Art. 31 lett. b) L. 1978 n. 457 - Mutamento destinazione d'uso - Non vi rientra.
1. Gli interventi di manutenzione edilizia straordinaria previsti dall'art. 31 lett. b) L. 5 agosto 1978 n. 457 sono caratterizzati da un duplice limite: uno di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano diretti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell'edificio, e l'altro di ordine strutturale, consistente nella proibizione di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione; pertanto, non rientra nel concetto di manutenzione straordinaria il cambiamento di destinazione d'uso di un immobile (nel caso, sotto tetto, da stenditoio in abitazione).

1. Ved. C. Stato V 23 aprile 1991 n. 644.[R=WCS23A91644] 1a. Ved. nota 1a. a C. Stato IV 4 ottobre 1994 n. 1100.R
L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, lett. b) R

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