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Sent. C. Cass. S.U. civ. 26/07/1994, n. 6961

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Ingegneri ed architetti - Procedimento disciplinare - Audizione dell'incolpato - Obbligo - Violazione - Nullità del procedimento - Sanatoria secondo norme C.p.c. - Ammissibilità.

In tema di procedimento disciplinare a carico di un architetto, l'inosservanza, da parte del Consiglio dell'Ordine, dell'obbligo prescritto dall'art. 44, comma 1, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 circa l'audizione dell'incolpato prima dell'apertura del procedimento medesimo - violazione sussistente anche nell'ipotesi in cui il professionista sia ascoltato dal solo Presidente del detto Consiglio - comporta una nullità (attinente alla suindicata fase preliminare) suscettibile di sanatoria (peraltro esclusa nella specie) secondo le norme ed i principî del Codice di procedura penale, applicabili alla materia disciplinare in mancanza di specifiche disposizioni contrarie.

Conf. Cass. S.U. 19/11/1979, n. 6018. Vedi Cass. 05/07/1994, n. 6332.


R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 44.

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