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Sent. C. Stato 28/02/1995, n. 295

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Necessità - Mutamento destinazione d'uso - Con esecuzione di lavori - Occorre concessione. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Silenzio assenso - Soltanto per edilizia non residenziale.
1. Dal combinato disposto delle lettere b) e d) dell'art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457, e anche alla stregua degli artt. 15 (varianti in corso d'opera) e 26 (opere interne) L. 28 febbraio 1985 n. 47, discende che, ove i lavori edilizi modifichino la destinazione dell'immobile - a prescindere dalla compatibilità urbanistica della nuova utilizzazione - il mutamento d'uso determina inevitabilmente la necessità della concessione edilizia. 2. Il silenzio-assenso previsto, in materia edilizia, dall'art. 8 D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla L. 25 marzo 1982 n. 94, riguarda soltanto gli interventi di edilizia residenziale, diretti alla costruzione di abitazioni o al recupero del patrimonio esistente, e non anche interventi edilizi di altro genere.

1a. e 2a. Come nota 1a. a C. Stato V 2 gennaio 1995 n. 19R.
L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31 R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 15 e 26R L. 25 marzo 1982 n. 94, art. 8 R

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