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Sent. C. Cass. civ. 25/07/1992, n. 8999

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme di regolamenti edilizi locali - Carattere integrativo del Codice civile - Lo hanno anche le norme escludenti il diritto di prevenzione.

1. Le diverse e più gravose limitazioni dettate in materia di distanze tra le costruzioni dai regolamenti locali, per il disposto degli artt. 872 e 873 C.c., devono considerarsi integrative di quelle stabilite dal Codice civile anche quando, per la particolare disciplina disposta da quelle fonti, non sia configurabile il diritto di prevenzione, come nel caso in cui le distanze tra le costruzioni siano stabilite attraverso la formazione di distacchi da realizzare mediante divieto, posto a carico delle proprietà contigue, di costruire ad una certa distanza dal confine con criteri rigidi e senza possibilità di alternativa e conseguente impossibilità di costruire sul confine od in aderenza.

1. Ved. Cass. 26 luglio 1985 n. 4353; Cass. 23 marzo 1982 n. 1838 (Il criterio della prevenzione è inapplicabile quando le disposizioni locali su edilizia ed urbanistica prescrivono che le costruzioni devono essere tenute ad una determinata distanza dal confine); Cass. 29 giugno 1981 n. 4246; Cass. 11 maggio 1979 n. 2700; Cass. 23 giugno 1976 n. 2336.


C.c. artt. 872 e 873

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