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Sent. C. Conti 10/02/1993, n. 12

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1. Progetto di opera pubblica - Approvazione - In base a progetto supplementare - E' nuovo procedimento - Conseguenze 2. Progetto di opera pubblica - Approvazione - Previa autorizzazione ambientale - In caso di variante e di progetto suppletivo - Acquisizione nuova autorizzazione - Necessità
1. Il procedimento di approvazione di opera pubblica che viene ad iniziare con il progetto supplementare - benché questo sia funzionalmente collegato al precedente è un «nuovo» procedimento che deve logicamente sottostare all'iter ad esso tipico; peraltro, se il nuovo provvedimento è parziale, potranno essere fatti salvi atti relativi al procedimento progresso che non siano stati investiti dalla novità (ad es., nel caso di opere pubbliche, espropriazioni, dichiarazione di indifferibilità e di urgenza), ma non potranno comunque essere mantenuti quei segmenti del «vecchio» procedimento, in particolare pareri e autorizzazioni provenienti da organi esterni ed estranei al soggetto che li richiede che riposino su presupposti fattuali differenti. In tali casi, la mancata richiesta dà causa ad una omissione di atto procedimentale che ridonda, quale che ne sia il motivo (dimenticanza dell'atto necessario per negligenza del decidente oppure erronea opinione che esso non sia necessario), in vizio del provvedimento. 2. Una volta che siano stati regolarmente approvati un progetto generale di opera pubblica e una perizia di primo stralcio, sulla base, fra l'altro, dell'autorizzazione ambientale prevista dall'art. 7 L. 29 giugno 1939 n. 1497 concessa dalla Regione ai sensi dell'art. 1 L. 8 agosto 1985 n. 431, di conversione del D.L. 27 giugno 1985 n. 312 (recante «disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»), occorre, in presenza di un progetto di variante e suppletivo al progetto generale e di una perizia di variante e suppletiva al primo stralcio, identicamente, una nuova autorizzazione.


L. 8 agosto 1985 n. 431, art. 1 R

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