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Sent.C. Cass. 07/08/1993, n. 8565

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1. Appalto - Contratto - Recesso ad nutum del committente - Esercizio di diritto potestativo - Configurabilità - Motivi del recesso - Irrilevanza.
1. Nel rapporto di appalto, sia pubblico che privato, il recesso ad nutum del committente rappresenta l'esercizio di un diritto potestativo, riservato alla libera determinazione del recedente e sottratto al controllo di terzi e dell'appaltatore, senza che assumano rilievo i motivi che lo hanno determinato, anche se consistenti nel venir meno dei presupposti dell'appalto (nella specie, a seguito della revoca, da parte della Pubblica amministrazione, della concessione ottenuta dal committente).

1. Ved. Cass. 10 febbraio 1987 n. 1411 R (Sull'indennizzo che il committente è tenuto a riconoscere all'appaltatore in caso di recesso).
[C.c. art. 1655 ss. ; L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 345R

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