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Sent. C. Cass. civ. 16/01/1996, n. 305

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1. Professionisti - Albo professionale - Mancanza d'iscrizione - Nullità assoluta del rapporto - Rilevabilità anche d'ufficio - Diritto a compenso - Esclusione - Fattispecie.

1. In forza dell'art. 2231 Cod. civ., l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito Albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, rilevabile anche d'ufficio, e, privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al professionista azione per il pagamento della retribuzione. (Nella specie, la Corte suprema ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto che l'attività di consulenza e di elaborazione e stampa di dichiarazioni tributarie, con indagini in tema di bilancio, di conti e di ogni documento contabile aziendale, rientrasse tra le attività professionali esclusivamente riservate agli iscritti nell'Albo dei ragionieri, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, lett. c).

1. Ved. Cass. 2 dicembre 1993 n. 11947R


Cod. civ. artt. 2223 e 2231; D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, art. 1

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