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D. P.G.R. Piemonte 15/05/2017, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: “Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento. (Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)”.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.R. 14/07/2022, n. 5/R.
- Determ. Dirig. R. 26/10/2017, n. 519
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), disciplina le caratteristiche funzionali e g

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Art. 2. - (Definizioni, caratteristiche e capacità ricettiva)

1. Le aziende alberghiere di cui all’articolo 5 della l.r. 3/2015 sono strutture organizzate per fornire al pubblico, con gestione imprenditoriale in capo ad un unico soggetto giuridico, pernottamento in almeno sette camere, anche comunicanti, o sette appartamenti, altri servizi accessori e complementari ed eventuali servizi di bar e ristorante. Sono escluse dal conteggio le dipendenze di cui all’articolo 3, con o senza servizio autonomo di cucina.

2. La gestione si considera unitaria anche se la fornitura dei servizi albergh

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Art. 3. - (Dipendenze)

1. Fatte salve le ipotesi di villaggio albergo e di albergo diffuso previste dall’articolo 6, comma 1, lettere b) ed f) della l.r. 3/2015, costituiscono dipendenze della casa madre:

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Art. 4. - (Periodi di apertura)

1. L’attività alberghiera può essere esercitata:

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Art. 5. - (Destinazione degli immobili, idoneità e accessibilità dei locali)

1. Gli immobili dove è esercitata l’attività alberghiera presentano destinazione turistico-ricettiva, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale.

2. Gli immobili convertiti in albergo diffuso, se non ricadono in aree in cui è ammessa dagli strumenti di pianificazione urbanistica la destinazione turistico-ricettiva, possono mantenere la destinazione d’uso residenziale, fatta eccezione per lo stabile principale destinato ad accogliere i servizi di uso comune di cui all’articolo 6, comma 3 e fatta salva la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo.

3. I locali destinati all’esercizio alberghiero, sono conformi alle norme:

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Art. 6. - (Criteri di ubicazione ed utilizzo degli immobili dell’albergo diffuso)

1. L’albergo diffuso, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f), della l.r. 3/2015, è localizzato in borghi, nuclei e centri storici del territorio piemontese, all'interno di un medesimo comune espressione di tradizione, autenticità e cultura dei luoghi; può essere inserito in un aggregato urbano dove sono insediate anche attività commerciali, artigianali, enogastronomiche e servizi di pubblica utilità. In particolare, la localizzazione della struttura al

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Art. 7. - (Attività e servizi aggiuntivi e complementari)

1. L'accoglienza e l’ospitalità di animali al seguito della clientela é consentito nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti comunali, qualora esistenti; gli animali sono custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone o alle cose.

2. Le aziende alberghiere possono fornire alla propria clientela, nel rispe

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Art. 8. - (Classificazione)

1. Il livello di classificazione delle aziende alberghiere è assegnato sulla base degli standards qualitativi minimi di cui all’allegato B al presente regolamento, riferibili alla prestazione e alla qualità dei servizi, nonché alle dotazioni e alle attrezzature degli alberghi e delle RTA.

2. La classificazione delle aziende alberghiere fornisce al pubblico indicazioni di massima del livello di comfort, della varietà e qualità dei servizi nonché del contesto ambientale che ciascun

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Art. 9. - (Riserva di denominazione, segni distintivi, pubblicità e obblighi informativi)

1. L’uso delle tipologie alberghiere, di cui all’articolo 6 della l.r. 3/2015, nella ragione o denominazione sociale, è riservato esclusivamente a titolari o gestori di aziende alberghiere; ogni forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, di denominazioni e locuzioni, anche in lingua straniera, non deve indurre confusione sulla tipologia dell’attività esercitata.

2 La denominazione di ciascuna azienda alberghiera:

a) indica la tipologia di appartenenza di cui all’articolo 6 della l.r. 3/2015 e un nome di fantasia;

b) può utilizzare, in aggiunt

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Art. 10. - (Preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande)

1. Il servizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande eventualmente offerto alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni, rispetta i criteri previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia. I requisiti generali e specifici in materia di igiene dei prodotti alime

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Art. 11. - (Caratteristiche dei servizi turistici offerti per la denominazione aggiuntiva di “posto tappa”)

1. Le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle aziende alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva “posto tappa” ai sensi dell’articolo 6, comma 3 bis, della l.r. 3/2015, come inserito dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale", soddisfano le seguenti condizioni:

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CAPO I-bis. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONDHOTEL

N5

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Art. 11-bis. - (Interventi di riqualificazione)

N6

1. L’intervento di riqualificazione costituisce presupposto essenziale per l’avvio dell’esercizio del condhotel e rileva per g

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Art. 11-ter. - (Contesto unitario degli immobili e superficie netta delle unità abitative)

N6

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del d.

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Art. 11-quater. - (Riserva d’uso per i proprietari di unità abitative ad uso residenziale)

N6

1. I proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, che intendono avvalersi della

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Art. 11-quinquies. - (Recepimento da parte dei comuni e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali)

N6

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CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 12. - (Disposizioni transitorie)

1. Le strutture ricettive alberghiere, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano ai requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e c) e ai requisiti strutturali di classificazione di cui all’allegato B, in caso di interventi edilizi rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 3 del decret

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Art. 13. - (Disposizioni finali)

1. Per le violazioni al presente regolamento si applica l’

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Art. 14. - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

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Allegato A) - Requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle aziende alberghiere

(Art. 5, comma 3, lettera a))

 

Art. 1. - (Superfici delle camere da letto)

1. Le camere da letto delle aziende alberghiere hanno una superficie minima, comprensiva di ogni altro ambiente accessorio e/o di servizio, al netto dei bagni, di metri quadrati 8 se con un posto letto e di metri quadrati 14 se con due posti letto. Per ogni posto letto in più la superficie minima delle camere a due posti letto è aumentata di metri quadrati 6.

2. Per le strutture presenti sul territorio di comuni classificati montani sulla base dei provvedimenti del settore regionale competente in materia, le superfici minime di cui al comma 1 sono ridotte a metri quadrati 12, per le camere con due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie minima delle camere a due posti letto é aumentata di metri quadrati 4 e a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia garantita in ogni camera una cubatura minima non inferiore a metri cubi 8 per posto letto ed un rapporto illuminometrico non inferiore ad un dodicesimo della superficie del pavimento, ovvero una cubatura minima non inferiore a metri cubi 6 per posto letto ed un rapporto illuminometrico non inferiore a quello previsto dal regolamento igienico-edilizio comunale.

3. Ciascuna camera non può essere dotata di più di quattro posti letto; in caso di camere comunicanti, valgono, per ciascuna di esse, i medesimi requisiti dimensionali di cui ai commi 1 e 2.

4. È consentito aggiungere nella camera, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto a favore di soggetti minori nonché di soggetti accompagnatori di clienti bisognosi di assistenza, in deroga ai limiti dimensionali di cui ai commi 1, 2 e 3, con obbligo di ripristino alla partenza del cliente del numero di posti letto consentito.

5. Il singolo posto letto si considera tale anche se il letto fornito dalla struttura alberghiera è ad una piazza o piazza superiore, fermo restando il rispetto del rapporto numerico ospiti/posti letto massimo consentito nel locale medesimo.

 

Art. 2. - (Superfici degli appartamenti)

1. Gli appartamenti composti da monolocale attrezzato per il pernottamento e soggiorno-pranzo hanno una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio e di servizio, di metri quadrati 12, se con un posto letto, e di metri quadrati 18, se con due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie minima del locale è aumentata di metri quadrati 6. N7

2. Per le strutture presenti sul territorio di comuni classificati montani ai sensi dei provvedimenti del settore regionale competente in materia, le superfici minime degli appartamenti di cui al comma 1 sono ridotte a metri quadrati 10 per le unità con un posto letto, ed a metri quadrati 16 per quelle con due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie é aumentata di metri quadrati 6.

3. Ciascun appartamento composto da monolocale non può avere più di quattro posti letto.

4. Gli appartamenti composti da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto hanno le seguenti superfici minime comprensive di ogni altro ambiente accessorio e/o di servizio, al netto dei bagni:

a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: metri quadrati 8, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto collocato nelle camere da letto, eccedente i primi due;

b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: metri quadrati 13 se con un posto letto, metri quadrati 20 se con due posti letto e metri quadrati 27 se con tre posti letto, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto collocato nelle camere da letto;

c) camere da letto: metri quadrati 8, cui sono aggiunti metri quadrati 6 per ogni posto letto, fino ad un massimo di quattro posti letto.

5. Per le strutture ubicate sul territorio di comuni classificati montani le superfici di cui al comma 4 sono ridotte come di seguito:

a) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: metri quadrati 11 se con un posto letto, metri quadrati 16 se con due posti letto, metri quadrati 21 se con tre posti letto, cui sono aggiunti metri quadrati 1 per ogni posto letto collocato nelle camere da letto;

b) camere da letto: metri quadrati 8, cui sono aggiunti metri quadrati 4 per ogni letto, fino ad un massimo di quattro posti letto.

 

Art. 3. - (Superfici dei bagni privati nelle camere e negli appartamenti)

1. Nelle camere e negli appartamenti, i bagni privati completi delle dotazioni previste nei relativi allegati di classificazione del presente regolamento, hanno una superficie minima di metri quadrati 3.

 

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Allegato B) - Standards qualitativi minimi per la classificazione delle aziende alberghiere distinti per classe

(Art. 8, c.1, lett. d), e c. 2, lett.d) l.r. 3/2015)

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Allegato C) - Informazioni sull’accessibilità delle strutture alberghiere

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Allegato D) - Simbologia grafica per la classificazione delle aziende alberghiere nella regione piemonte

(Art. 8, comma 2, lettera d) l.r. 3/2015)

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Allegato E ) - Linee guida per la denominazione aggiuntiva di “posto tappa” e per l’attribuzione del logo distintivo

(articolo 9, comma 5)

 

Sezione I - Requisiti, concessione, comunicazione pubblica e sanzioni

Le aziende alberghiere piemontesi che offrono servizi aggiuntivi di “posto tappa” ai sensi dell’articolo 9 comma 5 del regolamento, per l’utilizzo della specifica denominazione si attengono alla seguente procedura.

 

ADOZIONE DEL LOGO REGIONALE “POSTO TAPPA”

1. Il logo di “posto tappa” è adottato dalla Regione Piemonte che ne dispone l’applicazione.

2. Il logo è concesso alle aziende alberghiere che offrono servizio di “posto tappa” a supporto della frequentazione degli itinerari turistici riconosciuti ai sensi della legge regionale n. 12/2010 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e del relativo regolamento di attuazione e che esercitano l’attività secondo i requisiti e le procedure amministrative previste dalla l.r. 2/2015 e dal presente regolamento.

3. Ai fini del legittimo utilizzo del logo, le aziende alberghiere che svolgono l’attività di “posto tappa” sottoscrivono in forma di autocertificazione il modello PT riportato nella Sezione II del presente allegato.

 

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