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L. R. Piemonte 28/05/2007, n. 13

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 27/01/2009 n.3, del 14/07/2009 n.20, del 06/08/2009 n.22, del 04/12/2009 n.30, del 04/05/2012 n.5
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[Premessa]



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Capo I. - Disposizioni generali


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Art. 1. - (Finalità)

1. La Regione Piemonte, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, promuove il miglioramen

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Art. 2. - (Ambito di applicazione)

1. Agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, si applicano i requisiti minimi prestazionali, le prescrizioni specifiche e la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche, come disciplinati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera a).

2. Le prescrizioni specifiche individuate nella deliberazione di cui al comma 1 si applicano alle seguenti categorie di opere edilizie:

a) ristrutturazione edilizia di edifici con superfici

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Art. 3. - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio: documento redatto nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, attestante le prestazioni energetiche ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell’edificio;

b) certificazione energetica dell’edificio: complesso delle operazioni svolte per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio;

c) climatizzazione invernale o estiva: insieme delle funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e de

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Capo II. - Rendimento e certificazione energetica degli edifici


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Art. 4. - (Valori limite relativi al fabbisogno energetico per il riscaldamento e requisiti prestazionali minimi)

1. Per gli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, i valori ottenuti di fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edi

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Art. 5. - (Certificazione energetica degli edifici)

1. Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione edilizia è dotato, a cura del costruttore, di attestato di certificazione energetica.

2. Nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.

3. Nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l’attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso.

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Art. 6. - (Professionisti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione degli edifici)

N3 “1. In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l’elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica al quale sono iscritti:

a) i tecnici che

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Art. 7. - (Accertamenti e ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici e loro certificazione)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 2, commi 1 e 2, la relazione tecnica, di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 R (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), come definita dall’allegato E del d.lgs. 192/2005, reca altresì la valutazione delle prestazioni energetiche integrate dell’edificio e l&r

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Art. 8. - (Calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie)

1. Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

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Capo III. - Impianti termici, sistemi di condizionamento d’aria e bollino verde


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Art. 9. - (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d’aria)

1. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico mantiene in esercizio l’impianto e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione obbligatorie, ai sensi della normativa vigente.

2. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato L, commi da 1 a 4, del d.lgs. 192/2005. In mancanza della documentazione necessaria per il rispetto delle tempistiche definite dai commi citati, le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte comunque in occasione

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Art. 10. - (Bollino verde)

1. È istituito un sistema di autocertificazione, mediante rilascio di un bollino verde, obbligatorio per tutti gli impianti termici.

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Art. 11. - (Elenco regionale)

1. È istituito un apposito elenco regionale delle imprese, autorizzate al rilascio del bollino verde, che è trasmesso in formato elettronico alle province.

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Capo IV. - Verifiche e ispezioni


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Art. 12. - (Soggetti competenti)

1. Sugli impianti con bollino verde le province, avvalendosi dell’ARPA, effettuano ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico, nonché verifiche sulla sussistenza dei requisiti delle imprese di manutenzione autorizzate ai sensi dell’articolo 11 e sulla correttezza e regolarità de

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Art. 13. - (Ispezioni degli impianti termici)

1. Per gli impianti senza bollino verde, l’ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell’esercizio e della manutenzione. Per gli impianti con bollino

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Art. 14. - (Ispezione dei sistemi di condizionamento d’aria)

1. L’impresa che installa un sistema di condizionamento d’aria, che rientra nell’ambito di applicazione della l. 46/1990 e del decreto del Presiden

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Art. 15. - (Realizzazione e gestione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e di condizionamento d’aria)

1. In armonia con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005, le province, d’intesa con la Regione, en

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Art. 16. - (Potere sostitutivo della Regione)

1. In caso di inadempimento della provincia alle disposizioni di cui all’articolo 12, provvede

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Capo V. - Integrazioni edilizie


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Art. 17. - (Integrazioni ai regolamenti edilizi comunali)

1. I comuni possono prevedere la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi c

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Art. 18. - (Disposizioni in materia di impianti solari)

1. Per gli edifici di nuova costruzione o in occasione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b), d), ed e), il proprietario o chi ne ha titolo installa impianti solari termici integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60 per cento del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell’edificio.

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Art. 19. - (Predisposizione a servizi energetici centralizzati)

1. Gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere d) ed e), composti da più di quattro unità abitative, sono dotati di impiant

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Capo VI. - Sanzioni


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Art. 20. - (Sanzioni)

1. N8

N9 “2. Il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri o delle metodologie di cui all’articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. La sanzione è pari al doppio nei casi in cui l’attestato di certificazione energetica determini l’attribuzione di una classe energetica più efficiente.”

N10 “2 bis. Nei casi di cui al comma 2 l’attestato di certificazione energetica è invalido. L’invalidità è registrata dal sistema informativo di certificazione energetica degli edifici. Il certificatore, entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento di cui all’articolo 16 della legge 689/1981 o dell’articolo 18 della medesima legge, è tenuto a redigere un nuovo attestato di certificazione energetica e a darne informazione al proprietario dell’immobile. Il certificatore che omette di redigere il nuovo attestato di certificazione energetica o di darne informazione al proprietario dell’immobile è punito con la sanzione amministrativa pari a 1.500,00 euro.”

N10 “2 ter. L’autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all’ordine o collegio professionale a cui risulti iscritto il certificatore per i provvedimenti disciplinari conseguenti previsti dal relativo ordinamento professionale. Se almeno dieci attestati di certificazione energetica rilasciati nell’arco di un anno presentano errori che cagionino un’errata classificazione energetica, l’auto

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Capo VII. - Norme di attuazione e transitorie


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Art. 21. - (Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, delibera:

a) la metodologia di calcolo, i requisiti minimi prestazionali degli edifici e le prescrizioni specifiche, sulla base del quadro generale per il calcolo del rendimento energetico riportato nell’allegato di cui alla dir. 2002/91/CE, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2;

b) i valori limite di riferimento per determinare il fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edificio, ai sensi dell’articolo 4, comma 1;

c) i valori limite che non possono essere superati dal rapporto di cui all’articolo 4, comma 3;

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Art. 22. - (Formazione e informazione)

1. La Regione, al fine di una efficace attuazione della presente legge, predispone e attua azioni di sensibilizzazione ed una capillare comun

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Art. 23. - (Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di pubblicazione del provvedimento amministrativo di cui all’articolo 21, comma

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Capo VIII. - Norme finali


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Art. 24. - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici piemontesi.

2. A tal fine la Giunta regionale, dopo due anni a partire dal giorno di entrata in vigore della legge, presenta alla commissione consiliare competente una relazione in cui fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

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Art. 25. - (Abrogazioni)

1. È abrogata la lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 7 ottobre 2002, n

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Art. 26. - (Norma finanziaria)

1. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, è autorizzata nell’ambito delle unità previsionali di base (UPB) 22081 (Tutela ambientale gestione rifiuti Programmazione risparmio in materia energetica Titolo 1 spese correnti) e 22082 (Tutela ambientale gestione rifiuti Programmazione risparmio in materia energetica Titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio pluriennale per gli

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Allegato A. (Art. 3) - Ulteriori definizioni (Articolo 3, comma 2)

1. Accertamento: insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

2. Conduzione: complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l’impianto termico, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort.

3. Controlli sugli edifici o sugli impianti: operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l’eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.

4. Edificio adibito ad uso pubblico: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività istituzionale di enti pubblici.

5. Edificio di proprietà pubblica: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell’ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata.

6. Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.

7. Fabbisogno energetico per il riscaldamento: rappresenta il valore complessivo risultante dalla sommatoria dell’energia dispersa per trasmissione e ventilazione e degli apporti gratuiti (solari ed interni);

8. Fabbricati residenziali isolati: case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato.

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