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Delib. G.R. Lombardia 08/02/2017, n. X/6206

Approvazione dei contenuti della relazione di dettaglio relativa all’individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della provincia di Lodi (art. 16 c. 2 bis, l.r. 26/2003).
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152R «Norme in materia ambientale», in particolare la Parte Quarta;

- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26R «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

- la delibera della Giunta regionale n. X/1990 del 20 giugno 2014R «Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche»;

Visti:

- il comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003, che reca: «Entro un anno dall’approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano individuano, nel rispetto del programma regionale e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e trasmetto

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Allegato A - Istruttoria della relazione di dettaglio relativa all’individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della provincia di Lodi – verifica di congruità con il programma regionale di gestione dei rifiuti


Introduzione

Con nota prot. n. 29623 del 01/12/2015 (acquisita agli atti regionali con prot. T1.2015.0062174 del 09/12/2015), la Provincia di Lodi ha trasmesso la descrizione dei criteri localizzativi degli impianti di trattamento dei rifiuti definiti dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR, approvato con D.G.R. 11323/10), ad integrazione di quelli definiti a scala regionale dal PRGR (rif. D.G.R. 10360/09), comprensiva degli shape file richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le Province, ai sensi del comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003.

Con nota regionale prot. T1.2016.0016554 del 04/04/2016 è stato richiesto di chiarire se la relazione trasmessa con la sopra citata nota fosse da considerare quale relazione di dettaglio ai sensi del comma 2 bis dell’art. 16 della l.r. 26/2003 e se i criteri localizzativi individuati fossero da considerare quali elementi proposti di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovra ordinati criteri regionali.

Con nota prot. n. 11644/2016 del 05/05/2016 (acquisita agli atti regionali con prot. T1.2016.0022228 del 05/05/2016) la Provincia di Lodi ha chiarito che quanto trasmesso con la precedente comunicazione è da intendersi quale relazione di dettaglio ai sensi dell’art. 16 c. 2bis della l.r. 26/2003, ha fornito alcune precisazioni al riguardo ed ha trasmesso ulteriori shapefile.

Con nota regionale prot. n. T1.2016.0032687 del 24/06/2016 sono stati chiesti chiarimenti e/o integrazioni relativamente ai nuovi criteri localizzativi proposti dalla Provincia, al fine della verifica di coerenza con il PRGR.

La Provincia di Lodi, con note prot. n. 18304 del 22/07/2016 (acquisita agli atti regionali con prot. T1.2016.0038158 del 26/07/2016) e prot. n. 2644 del 01/02/2017 (acquisita agli atti regionali con prot. T1.2017.0005619) ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni regionali di cui alla nota del 24/06/2016. Si sintetizzano di seguito le osservazioni regionali e le controdeduzioni della Provincia meglio dettagliate nelle citate note:


Criterio aggiuntivo proposto

Richieste integrazioni/osservazioni regionali

Controdeduzioni provinciali

“Risorse forestali individuate dal PIF provinciale” (proposto criterio penalizzante)

Chiarire se le aree per le quali si chiede tale tutela siano diverse rispetto a quelle già considerate dal criterio penalizzante regionale (“Superfici interessate da boschi, foreste o selve o da aree ad esse assimilabili, determinate nelle more dell’approvazione o alla scadenza dei PIF”), se tale disciplina sia già inclusa nel PTCP e quali siano le specifiche motivazioni di tutela dell’ambiente naturale che giustifichino la necessità dell’istituzione di tale criterio

Il vigente PIF prevede che la disciplina prevista per i boschi della l.r. 31/2008 si applichi anche alle aree a bosco di nuova formazione che abbiano ricevuto contributi in forza di normative sulla forestazione.

“Elementi vegetazionali rilevanti e relativi ambiti di pertinenza individuati dal PTCP” (proposto criterio penalizzante)

Precisare quali siano le specifiche motivazioni di tutela dell’ambiente naturale che giustifichino la necessità dell’istituzione di tale criterio

Il PTCP precisa che si tratta di aree di interesse naturalistico dove la morfologia dei luoghi e la variabilità vegetazionale definiscono caratteri fisionomici e paesaggistici notevoli.

“Alberi monumentali” (proposto criterio escludente)

Chiarire se gli alberi monumentali per i quali si chiede tale tutela siano diversi rispetto a quelli già considerati dal criterio escludente regionale (“Beni paesaggistici individui – art. 136, comma 1 lettere a, b del D.Lgs. 42/2004”) e se tale disciplina sia già inclusa nel PTCP

La tutela proposta per gli alberi monumentali recepisce le disposizioni dell’art. 12 della l.r. 10/2008 vietandone il danneggiamento e l’abbattimento salvo che per motivi di sicurezza e incolumità; la Provincia ha approvato l’elenco degli alberi monumentali censiti sul proprio territorio. Tale individuazione non determina automaticamente la tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

“Aree di pertinenza pari a 100 m attorno agli alberi monumentali” (proposto criterio penalizzante)

Il PRGR prevede che il criterio escludente si applichi anche alle aree di pertinenza solo se individuate dalle Sovrintendenze; si ritiene, dunque, necessario mantenere un livello di tutela uniforme per tutto il territorio regionale relativamente ad aspetti già valutati nel PRGR

Sarebbe priva di significato, data la valenza paesaggistica degli alberi monumentali, l’assenza di limitazioni alla realizzazione di strutture/infrastrutture nel loro intorno.

“Aree poste ad una distanza inferiore a 100 m dai pozzi privati di captazione di acque destinate al consumo umano” (proposto criterio penalizzante)

Il PRGR prevede il criterio escludente per le aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile, con riferimento solamente a quelle servite mediante infrastrutture di pubblico interesse; si ritiene, dunque, necessario mantenere un livello di tutela uniforme per tutto il territorio regionale relativamente ad aspetti già valutati nel PRGR

Stante la notevole diffusione sul territorio provinciale di pozzi privati per l’approvvigionamento idropotabile, si è ritenuto di dover garantire anche ad essi un livello minimo di tutela, anche in considerazione che l’approvvigionamento autonomo risulta spesso una necessità.

“Fontanili e fascia di rispetto di 50 m” (proposto criterio escludente)

Precisare quali siano le specifiche motivazioni di tutela dell’ambiente naturale che giustifichino la necessità dell’istituzione di tale criterio

Il PTCP tutela i fontanili quali elementi di rilevante interesse paesistico-ambientale, in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi ed elementi di un sistema di elevato valore ecologico e

naturalistico.



“Zone umide” (proposto criterio escludente)

Chiarir

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