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D. Leg.vo 01/06/2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l’istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di attività e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di attività e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti

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Titolo I - NORME COMUNI PER LO SVILUPPO DEI MERCATI DEL GAS NATURALE E DELL’ENERGIA ELETTRICA
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Art. 1 - Sicurezza degli approvvigionamenti

1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell’energia elettrica, anche tenendo conto di logiche di mercato, il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti in funzione dell’esigenza di

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Art. 2 - Nuova capacità di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legg

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Art. 3 - Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate, sulla base degli scenari di cui all’articolo 1, comma 2, e in coerenza con il Piano d’Azione Nazionale adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il Piano d’Azione per l’efficienza energetica adottato in attuazione della direttiva 2006/32/CE, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi e di gas naturale liquefatto, e le relative infrastrutture di trasmi

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Art. 4 - Misure di salvaguardia

1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia e quando è minacciata l’integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l’integrità del sistema del gas naturale o del sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo econom

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Art. 5 - Obbligo di conservazione dei dati

1. Le imprese di fornitura di gas naturale o di energia elettrica hanno l’obbligo di tenere a disposizione per la eventuale consultazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell’Autorità per l’e

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Titolo II - MERCATO DEL GAS NATURALE
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Art. 6 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) cliente finale: il cliente che acquista gas naturale per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali;

b) cliente grossista: una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita;".

b) la lettera o) è sostituita dalla seguente: "o) fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), ai clienti;";

c) le lettere p) e q) sono sostituite dalle seguenti:

"p) impianto di GNL: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l’attività di stoccaggio;

q) impianto di stoccaggio: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà o gestito da un’impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggi

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Art. 7 -Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

1. L’articolo 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 22 (Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori) — 1. Tutti i clienti sono idonei.

2. Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l’obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per gli stessi clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubbli

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Art. 8 - Predisposizioni dei piani e degli accordi di solidarietà di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938

N21

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1938, alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, nonché, con le autorità competenti degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, alla valutazione comune dei rischi. Lo stesso Ministero definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero. N20

2. Il M

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Art. 8-bis - Predisposizione del Piano di preparazione ai rischi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2019/941

N33

1. Il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale di cui al regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, di seguito denominato “Regolamen

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Art. 9 - Attività di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto

1. Entro il 3 marzo 2012 i gestori dei sistemi di trasporto devono essere certificati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas che, secondo la procedura di cui al presente articolo, vigila sull’osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni di cui all’articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.

2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di certificazione di ciascuna impresa proprietaria della rete di trasporto del gas naturale che alla medesima data agisce in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale.

3. Successivamente e ove necessario l’Autorità per l’energia elettrica e il gas avvia le procedure di certificazione:

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Art. 10 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attività/obblighi

1. Entro il 3 marzo 2012:

a) l’impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conforma alla disciplina del "Gestore di trasporto indipendente" di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;

b) le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale diverse dall’impresa maggiore di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009, possono proporre, in alternativa alle disposizioni di cui alla lettera a), un Gestore di sistema indipendente a norma dell’articolo 14 della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17. Ove esse indichino come gestore di sistema indipendente l’impresa maggiore di trasporto di cui alla lettera a), questa è tenuta a svolgere tale funzione alle condizioni stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

2. È fatta salva in ogni momento la possibilità per le imprese verticalmente integrate di cui alle lettere a) e b) del comma 1 di conformarsi a quanto previsto dall’

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Art. 11 - Beni, apparecchiature, personale e identità del gestore di trasporto indipendente

1. Il gestore della rete di trasporto di gas naturale, di seguito anche Gestore, deve dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all’attività di trasporto di gas naturale, ed in particolare deve disporre:

a) i beni necessari per l’attività di trasporto di gas naturale, compresa la rete di trasporto, che devono essere di proprietà del Gestore stesso;

b) il personale necessario per l’attività di trasporto di gas naturale, compresa l’effettuazione di tutti i compiti del Gestore. Tale personale deve essere assunto dal Gestore medesimo;

c) sono vietati il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell’impresa verticalmente integrata. Il Gestore può fornire servizi all’impresa verticalmente integrata a

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Art. 12 - Indipendenza del gestore di trasporto

1. Fatte salve le decisioni dell’Organo di sorveglianza di cui all’articolo 14, il Gestore deve disporre:

a) di poteri decisionali effettivi e indipendenti dall’impresa verticalmente integrata per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo del sistema di trasporto del gas naturale;

b) della capacità di raccogliere fondi sul mercato dei capitali, in particolare mediante operazioni di assunzione di prestiti o di aumento di capitale.

2. Il Gestore opera in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l�

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Art. 13 - Indipendenza del personale e dell’amministrazione del gestore del sistema di trasporto

1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione e la cessazione del mandato, delle persone responsabili della gestione o dei membri degli organi amministrativi del Gestore sono adottate dall’Organo di sorveglianza nominato a norma dell’articolo14.

2. L’identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall’organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva o in quanto membri degli organi amministrativi del Gestore, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Le condizioni e le decisioni di cui al comma 1 diventano vinc

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Art. 14 - Organo di sorveglianza

1. Il Gestore si dota di un Organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti del Gestore stesso, in particolare le decisioni riguardanti

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Art. 15 - Programma di adempimenti e responsabile della conformità

1. Il Gestore elabora ed attua un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvede a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti del Gestore per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all’approvazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il controllo indipendente della conformità, fatte salve le competenze in materia dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è effettuato da un Responsabile della conformità.

2. Il Responsabile della conformità è nominato dall’Organo di sorveglianza, fatta salva l’approvazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. La medesima Autorità può respingere la nomina del Responsabile della conformità solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il Responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al Responsabile della conformità si applicano le disposizioni dell’articolo 13, commi da 2 a 8.

3. Il Responsabile della conformità ha i seguen

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Art. 16 - Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1. N5

2. L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione. N52

3. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:

a)

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312489 11055517
Art. 17 - Gestore di sistemi indipendente

1. Entro il 3 gennaio 2012 le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), ove intendano avvalersi della possibilità ivi indicata, rivolgono istanza al Ministero dello sviluppo economico ai fini della designazione di un Gestore di sistema indipendente.

2. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che il Gestore di sistema indipendente indicato:

a) soddisfi le condizioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d);

b) dimostri di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all’articolo 10;

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312489 11055518
Art. 18 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio

1. Qualora sia stato nominato un Gestore di sistemi indipendente, un proprietario di un sistema di trasporto e un gestore di un sistema di stoccaggio che fanno parte di un’impresa verticalmente integrata devono essere indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio.

2. Per garantire l’indipendenza del proprietario del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri minim

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Art. 19 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto

1. Le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto previsto dall’articolo 9, della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di Gestore del sistema di trasporto;

b) la stessa persona o le stesse persone

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Art. 20 - Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’

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Art. 21 - Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL

1. Il gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio o di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto è tenuto a:

a) gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell’ambiente, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;

b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;

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Art. 22 - Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto

1. All’articolo 20 del decreto legislativo n. 164 del 2000, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

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Art. 23 - Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di una impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, sotto il profilo dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.

2. Nel caso le imprese di distribuzione del gas naturale di cui al comma 1 abbiano più di 100.000 clienti allacciati, si applicano i seguenti requisiti minimi:

a) i responsabili dell’amministrazione di un gestore del sistema di distribuzione non

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Art. 24 - Valore di rimborso degli impianti di distribuzione

1. All’articolo 14 del decreto legislativo, n. 164 del 2000, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni

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Art. 25 - Separazione della contabilità

1. Fermo restando quanto stabilito dall’arti

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Art. 26 - Trasparenza della contabilità

1. Le imprese di gas naturale consentono alle autorità competenti di accedere alla loro contabilità conformemente alle disposizion

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Art. 27 - Disposizioni sullo stoccaggio

1. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"11-bis. Lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, è posto a carico dei soggetti produttori e dei soggetti importatori di gas naturale, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all’Unione europea, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all’Unione europea, secondo quote determinate in funzione, anche non lineare, del volume importato, e dell’infrastruttura di approvvigionamento, stabilite annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alla evoluzione delle capacità di importazione delle singole infrastrutture di importazione e della capacità di produzione nazionale.

11-ter. Il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico è stabilito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi:

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Art. 28 - Semplificazione delle norme sull’attività di importazione

1. All’articolo 3 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L’attività di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell’articolo 29.".

2. All’

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Art. 29 - Gasdotti di coltivazione
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Art. 30 - Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas

1. All’articolo 1 del decreto legislativo n.164 del 2000 dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o

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Art. 31 - Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale

1. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti

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Art. 32 - Misure a favore della liquidità del mercato

1. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede alla disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, con tariffe del servizio di bila

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312489 11055533
Art. 33 - Nuove infrastrutture

1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell’Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un’esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall’applicazion

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312489 11055534
Titolo III - MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA
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Art. 34 - Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica.

4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita.

5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.

6. Cliente idoneo: è la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all’estero.".

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Art. 35 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori

1. Tutti clienti sono idonei.

2. N13 I clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti di energia elettrica nell’ambito del regime di tutela di cui all’

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312489 11055537
Art. 36 - Gestore dei sistemi di trasmissione

1. L’attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica è riservata allo Stato e svolta in regime di concessione da Terna Spa, che opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo modalità definite nella convenzione stipulata tra la stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la disciplina della stessa concessione.

2. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale non può, né direttamente né indirettamente, esercitare attività di produzione e di fornitura di energia elettrica, né gestire, neppure temporaneamente, infrastrutture o impianti di produzione di energia elettrica. Il personale del gestore della rete di trasmissione nazionale non può essere trasferito a imprese elettriche che esercitano attività di generazione ovvero di fornitura di energia elettrica. N34

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la concessione relativa alle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica e l’annessa convenzione sono modificate in attuazione del divieto di cui al comma 2, nonché al fine di assicurare che le attività del gestore del sistema di trasmissione nazionale diverse da quelle di programmazione, manutenzione e sviluppo della rete non pregiudichino il rispetto dei principi di indipendenza, terzietà e non discriminazione.

4. N29

5. N30

6. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro tre mesi dell’entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la procedura ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2009/72/CE per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione nazionale, sulla base della quale la medesima Autorità è tenuta ad adottare, entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione nei confronti di Terna Spa.

7. Ai fini della certificazione di cui al comma 6, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas tiene conto dei criteri di cui all’articolo 9 della direttiva 2009/72/CE e in particolare:

a) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate ad esercitare contemporaneamente un controllo su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura e a esercitare un controllo o diritti sul gestore del sistema di trasmissione;

b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a nominare membri del collegio si

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Art. 37 - Promozione della cooperazione regionale

1. Al fine di promuovere gli scambi transfrontalieri e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia elettrica e lo sviluppo sostenibile nonché di conseguire prezzi competitivi, Terna in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed il Gestore dei mercati energetici Spa in qualità di gestore del mercato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 m

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Art. 38 - Gestori dei sistemi di distribuzione

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, sotto il profilo dell’organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza, l’Autorità adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi:

a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture dell’impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall’impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. Ciò non osta alla predisposizione di meccanismi di coordinamento che consentano alla società-madre di esercitare i propri diritti di vigilanza economica e amministrativa per quanto riguarda la redditività degli investimenti i cui costi costituiscono componenti tariffarie regolate e, in particolare, di approvare il piano finanziario annuale o qualsiasi strumento equivalente, nonché di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della società controllata. Non è viceversa consentito alla società-madre dare istruzioni sulle attività giornaliere né su singole decisioni concernenti il miglioramento o la costruzione delle linee di distribuzione dell’energia elettrica, purché esse non eccedano i termini del piano finanziario o dello strumento a questo equivalente;

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Art. 38-bis - Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione

N31

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Art. 39 - Interconnettori

1. All’articolo 1-quinquies, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "L’esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l’80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas." sono sostituite dalle seguenti: "L’esenzione è accordata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, per un periodo e per una quota delle nuove capacità di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso.".

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Art. 40 -Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all’Unione europea

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, laddove esistano progetti comuni definiti con Paesi non appartenenti all’Unione europea e in coerenza con questi, nel caso di nuove linee elettriche realizzate da Terna Spa per l’interconnessione con tali Paesi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l’assegnazione della capacit

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Art. 41 - Mercati al dettaglio

1. Le politiche di comunicazione e di marchio relative all’attività di vendita ai clienti del mercato libero ovvero ai clienti riforniti nell’ambito del servizio di maggior tutela di cui all’

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Titolo IV - AUTORITÀ NAZIONALE DI REGOLAZIONE
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Art. 42 - Obiettivi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

1. Nel quadro dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla vigente normativa, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas adotta tutte le misure ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti finalità, che integrano quelle previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481:

a) promuovere, in stretta cooperazione con l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia - ACER, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, flessibili, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonché l’efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell’Unione europea;

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Art. 43 - Ulteriori compiti e poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

1. Ferme restando le competenze attribuite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi della normativa vigente, l’Autorità medesima svolge altresì i compiti e le funzioni indicati ai commi successivi.

2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas garantisce:

a) l’applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all’Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;

b) l’accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell’Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;

c) N47 che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell’energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente decreto e della legislazione nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2019/943 e 2009/715, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, nonché di tutte le altre disposizioni di diritto dell’Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché in forza delle decisioni dell’Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell’energia (ACER); N46

c-bis) disciplina la deroga all’obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione, dello stoccaggio dell’energia e della gestione della domanda, in base al criterio di mercato di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943; N48

c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica (ENTSO-E) e l’ente eur

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Art. 44 - Reclami

1. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale.

2. La decisione sui reclami di cui al comma 1 deve essere adottata entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Tale termine può essere prorogato di non oltre due mesi q

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Art. 45 - Poteri sanzionatori

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36,comma 3, 38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto; N11

b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell’articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 comma 8, 17 commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonché l’articolo 20, commi 5bis e 5ter del decreto legislativo n. 164 del 2000, e

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Art. 46 - Disposizioni in materia di rapporti istituzionali

1. Nell’osservanza delle rispettive competenze, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro e si prestano reciproca assistenza, anche al fine di assicurare la più efficace regolazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale in funzione della loro competitività e della tutela degli utenti.

2. I rapporti tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono informati al principio della leale cooperazione e si svolgono, in particolare, mediante istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di reciproca collaborazione, non è opponibile il s

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Art. 46-bis - Accordi tecnici relativi all’esercizio degli interconnettori

N17

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Art. 46-ter - Deroghe per gli interconnettori da e verso paesi terzi

N17

1. Il Ministero dello sviluppo economico può concedere una deroga all’applicazione degli articoli 9, 10, 11, 32 e 41, commi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, ai gasdotti di trasporto tra l’Italia e un paese terzo completati prima del 23 maggio

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Art. 46-quater - Procedura di abilitazione

N17

1. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l’Unione europea e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all’esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l’Italia e un paese terzo sono mantenuti in vigore fino all’entrata in vigore di un accordo tra l’Unione e lo stesso paese terzo o fino all’applicazi

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Titolo V - NORME FINALI
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Art. 47 - Recepimento della direttiva 2008/92/CE
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Art. 48 - Obblighi di comunicazione

1. Ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dello Sviluppo economico e l’Autori

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Art. 49 - Disposizioni di carattere finanziario

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Art. 50 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il prese

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Arg: Energia e risparmio energetico Titolo: Mercati interni Energia elettrica e Gas

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