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Deliberaz. Aut. Vigilanza LL.PP. 26/07/2001, n. 293

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Iscrizione di riserve in relazione a fatti risultanti per la prima volta dal conto finale o intervenuti dopo la chiusura del registro di contabilità - Ammissibilità.

Ai sensi dell'art. 174 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., non sono efficaci le riserve iscritte nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori non confermate nel conto finale, ferma restando la possibilità per l'appaltatore di iscrivere riserve in relazione a fatti risultanti per la prima volta dal conto finale stesso o comunque intervenuti dopo la chiusura del registro di contabilità. La conferma delle riserve nel conto finale può formalmente assumere aspetti diversi ed è valida ove si sostanzi in un richiamo che rilevi l'intento di mantenere in vita le stesse riserve.
 

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