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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 24/10/2013, n. AG6/13

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Richiesta di parere – Comune di Palermo – Lavori di completamento del collettore emissario sud-orientale della città di Palermo–II lotto – Parziale esecuzione del contratto – Procedura di interpello a seguito di risoluzione del contratto – Applicabilità della Legge n. 109/94 alla Regione Sicilia – Definizioni delle condizioni economiche del contratto d’appalto con l’operatore interpellato – Mancato possesso dei requisiti di qualificazione per un breve intervallo di tempo.

1. La stipula di un nuovo contratto d’appalto con l’impresa seconda classificata, nell’ipotesi di interpello seguìto a una risoluzione contrattuale, (in vigenza del nuovo testo dell’art. 140 D. Lgs. n. 163/2006, che dispone l’affidamento dell’appalto alle medesime condizioni dell’originaria aggiudicazione), presuppone necessariamente che l’impresa possegga i requisiti di qualificazione

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Testo del provvedimento

Con nota acquisita al prot. AVCP n. 1156 del 4 gennaio 2013, il Segretario Generale del Comune di Palermo (d’ora innanzi anche l’istante) ha posto un quesito giuridico riguardante:

i) l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter della L. n. 109/1994R e s.m.i., coordinate con le norme della L.R. Sicilia n. 7/2002 e s.m.i., che prevedono in caso di risoluzione dell’originario contratto di appalto la facoltà per la Stazione appaltante di interpellare il secondo classificato e di stipulare un contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche indicate nell’offerta del soggetto interpellato;

ii) la possibilità di stipulare un nuovo contratto d’appalto con la ditta seconda aggiudicataria avendo accertato che la stessa, in possesso dei requisiti di qualificazione alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta ed al momento della stipula del contratto, a distanza di parecchi anni dall’espletamento della procedura di gara, è risultata essere priva del possesso dei requisiti di qualificazione per un periodo intermedio dal 28/07/2011 al 31/05/2012;

iii) la possibilità di estendere la previsione di cui alla seconda parte dell’art. 10, comma 1-ter della L. n. 109/1994, secondo la quale in caso di fallimento del secondo classificato la stazione appaltante può interpellare il terzo classificato per la stipula di un nuovo contratto alle condizioni economiche offerte dal secondo, anche alla fattispecie della risoluzione per inadempimento.

In particolare, rappresenta l’istante che l’appalto dei “lavori di completamento del collettore emissario sud-orientale della città di Palermo - II lotto”, il cui bando di gara veniva approvato con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 04/08/2004, in esito alla procedura concorrenziale espletata, veniva aggiudicato all’impresa Cariboni Strade e Gallerie S.p.A.

In corso di esecuzione del contratto di appalto, stipulato in data 28/04/2005, a seguito dell’ingiustificata inattività dell’impresa, veniva disposta la rescissione del contratto con l’originario appaltatore. La Stazione appaltante attivava, quindi, un procedimento di interpello progressivo ai sensi dell’art. 10, comma 1-ter della L. n. 109/1994 e s.m.i., in esito al quale, con nota prot. n. 499319 del 05/07/2010, i lavori di completamento dell’opera venivano aggiudicati provvisoriamente alla Società I.N.C. General Contractor S.p.A., seconda classificata nell’originaria procedura di gara, alle medesime condizioni economiche proposte dalla stessa in sede di offerta; l’impresa, in riscontro alla nota della stazione appaltante del 05/07/2010, con nota acquisita dall’Ufficio contratti del Comune di Palermo al n. prot. 518897 del 12/07/2010, mostrava il proprio interesse.

Evidenzia l’istante che successivamente l’impresa, a seguito della presa visione dei documenti dell’appalto rescisso, con nota acquisita dall’Ufficio contratti del Comune di Palermo al n. prot. 149045 del 24/02/2011 richiedeva oltre all’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara sulle lavorazioni ancora da eseguire anche la rifusione degli oneri economici derivanti dal mancato ammortamento delle spese generali sull’importo dei lavori già eseguiti dall’originario appaltatore, stimati in € 500.000,00, come da tabelle allegate all’offerta presentata in sede di gara nel 2004. La Stazione appaltante, riconosceva, pertanto, oltre all’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara sulle lavorazioni ancora da eseguire, la somma di € 360.000,00 al solo fine di mantenere le medesime condizioni economiche proposte in sede di offerta dal soggetto interpellato. Quest’ultimo, con nota acquisita dall’Ufficio contratti del Comune di Palermo al n. prot. 74732 del 27/01/2012 confermava l’accettazione subordinata alle condizioni p

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