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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 27/06/2012, n. 108

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dall’Unione Industriale di Torino in merito al bando “Torino – Galleria Sabauda – Trasferimento nella Manica Nuova del Palazzo Reale di Torino – 2° stralcio: Completamento delle opere strutturali, di restauro architettonico, edile ed impiantistico per il trasferimento della Galleria Sabauda nella Manica Nuova del Palazzo reale di Torino nell’ambito di interventi di restauro e recupero del patrimonio storico-architettonico di Torino.”

Mancata indicazione nel bando e nel disciplinare di gara delle categorie specializzate OS28 e OS30

I bandi di gara devono indicare non soltanto l'importo complessivo dell'int

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 15 marzo 2012 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l’Unione Industriale di Torino ha chiesto di conoscere l’avviso di questa Autorità in merito alla correttezza di un bando di gara indetto dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte del Ministero per Beni e le Attività Culturali.

Nello specifico, il bando di gara cui si riferisce l’istanza di parere prevede l’affidamento da parte della Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte con procedura aperta di un “contratto avente ad oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari ed occorrenti per il restauro ed l’allestimento della “Galleria Sabauda - Trasferimento della Manica Nuova del Palazzo Reale di Torino - 2° stralcio”. I lavori previsti nell’appalto sono da realizzarsi ai piani primo, secondo, terzo e parzialmente al piano terra della Manica Nuova del Palazzo Reale di Torino.

Nell’istanza di parere l’Unione Industriale di Torino precisa che dalla visione dei documenti progettuali emerge che nell’opera da realizzare sono presenti, oltre a lavorazioni riconducibili alle categorie del sistema di qua

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Ritenuto in diritto

La questione controversa oggetto del presente esame concerne la correttezza della disciplina di gara in ordine alle categorie di lavorazioni in essa indicate.

Per la soluzione del caso in esame occorre preliminarmente precisare che sul piano fattuale la stazione appaltante (Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte) non contesta che nell’appalto siano presenti lavorazioni riconducibili alle categorie specializzate OS30 e OS28. Anzi specifica che sono proprio i computi metrici estimativi del progetto posto a base di gara che, sulla base degli elaborati grafici, ne hanno individuato i relativi costi. Ritiene, però, che la declaratoria della categoria generale OG2 "riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialisti ... e ... riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi i tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie non richiede che tali lavorazioni siano indicate nel bando di gara. Tale affermazione è errata.

La suddivisione delle opere e dei lavori in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate fu introdotta, ai fini della qualificazione delle imprese, dal legislatore con il comma 3 dell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1994 n. 109R. Nelle premesse dell’allegato A al DPR 25 gennaio 2000 n. 34 poi il legislatore, ai fini di specificare il contenuto dei due termini, precisò che per opere generali si intendevano quelle caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte e capace di esplicare funzioni economiche e tecniche, e per opere specializzate quelle lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o del lavoro, necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.

L'Autorità, nelle determinazioni n. 48/2000 e n. 25/2001, specificò che il contenuto delle premesse all’allegato A al DPR n. 34/2000

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Il Consiglio

ritiene che la mancata indicazione nel bando di gara delle lavorazioni appartenenti a

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