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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Campania Napoli 08/01/2016, n. 17
Sent. TAR. Campania Napoli 08/01/2016, n. 17
Edilizia e immobili - Attività edilizia - Aree sottoposte a vincoli paesaggistici - Autorizzazione paesaggistica - Assenza - Sanzione demolitoria - Titolo edilizio - Irrilevanza.In caso di interventi edilizi effettuati, in assenza di autorizzazione paesaggistica, in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, la sanzione da irrogare immediatamente |
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato l |
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FATTOCon ricorso notificato il 17.7.2009 e depositato il 3.8.2009 P.R. - proprietario di un fondo sito nel Comune di ..., ove svolge la propria attività di floricoltore con l’omonima azienda vivaistica estesa per una superficie complessiva si mq. 8.815,00 dei quali circa mq. 6.620,00 ricoperti con impianti serricoli, tutti autorizzati ex art. 15 L.R. n. 8 del 21.3.1995, con provvedimento del Comune di Torre del Greco prot. 54176 del 3.3.1998 - impugnava, innanzi a questo Tribunale, l’Ordinanza R.O. n. 451 del 3.7.2009, notificata il 4.7.2009, con cui il Dirigente dell’Area 4^ - Ambiente, Territorio e Infrastrutture - Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Torre del Greco, vista la Relazione prot. n. 2761/UF del 18.5.2009 redatta da tecnici del predetto Servizio a seguito di sopralluogo effettuato in sito al ... - in riscontro a P.V. n. |
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DIRITTOIl ricorso è infondato. Nel merito con la prima articolata censura si deduce la falsità presupposti di fatto, nonché la falsa applicazione delle norme del D.P.R. 380/2001, in quanto l’impugnata ordinanza, pur richiamando la normativa di settore ed i vincoli caratterizzanti le zone in cui ricadrebbero gli interventi in oggetto, si limiterebbe a definire abusive le opere, senza però individuare e precisare di quale tipologia di interventi realizzati “senza titolo abilitativo” si tratterebbe e la dettagliata descrizione degli interventi effettuati non risulterebbe poi supportata da un’adeguata argomentazione normativa, al riguardo, rilevandosi che: - il ricorrente avrebbe realizzato alcune opere finalizzate alla produzione di piante “fuori suolo” riservando a tale scopo una piccola porzione dell’impianto serricolo già esistente ed autorizzato ex art. 15, L.R. n. 8 del 21.3.1995, con provvedimento del Comune di ... prot. 54176 del 3.3.1998 e tali opere - come si evincerebbe dalla perizia giurata allegata - si concreterebbero nella sostituzione del calpestio esistente, originariamente in terra battuta, con un massetto in calcestruzzo e nella sostituzione di alcuni pannelli, delimitanti il perimetro della porzione di serra oggetto degli interventi, con dei nuovi pannelli coibentati, peraltro semplicemente poggiati ai preesistenti, mentre l’ordinanza impugnata, del tutto erroneamente, qualificherebbe tali interventi come effettuati “senza titolo abilitativo”, riconducendoli inequivocabilmente a quelli di cui all’art. 10 del D.P.R. 380/2001 che, tra gli “interventi subordinati a permesso di costruire”, in grado di comportare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ricomprenderebbe (tra gli altri), alla lettera a) gli “interventi di nuova costruzione” ed alla lettera c) gli “interventi di ristrutturazione edilizia”; - dal punto di vista sanzionatorio per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’appena citata norma, il primo comma dell’art. 33 del D.P.R. 380/2001 rubricato “Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità”, per siffatti interventi, prevederebbe la loro rimozione ovvero demolizione e gli edifici resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico - edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza; - sembrerebbe evidente che la sanzione comminata al ricorrente sarebbe quella prevista dall’appena citato primo comma dell’art. 33 D.P.R. 380/2001, ma altrettanto evidente sarebbe la falsa applicazione dell’art. 10 del medesimo Testo Unico rispetto al caso concreto, all’uopo bastando anche una superficiale disamina della casistica prevista dall’art. 10, perché si possa rilevare che gli interventi effettuati dal ricorrente non sarebbero riconducibili ad alcuna delle fattispecie ivi contemplate: infatti la semplice sostituzione del calpestio preesistente in terra battuta con un massetto in calcestruzzo e l’aggiunta di lamiere coibentate ai preesistenti pannelli in plastica, non potrebbe, di certo, ricadere nella previsione di cui alla lettera a) dell’articolo in esame, in quanto non si tratterebbe di un intervento di nuova costruzione, né tantomeno si tratterebbe di ristrutturazione urbanistica e/o edilizia, di cui alle lett. b) e c) del citato art. 33, in quanto, ai sensi della lett. d) dell’art. 3 del D.P.R., sarebbero considerati “interventi di ristrutturazione edilizia”, unicamente quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che potrebbero portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumenti di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino aumenti della destinazione d’uso (…….)”; - infatti gli interventi, nella specie effettuati, non comporterebbero in alcun modo la sostituzione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, né vi sarebbe aumento di superficie, e soprattutto non comporterebbero aumenti della destinazione d’uso, bensì sarebbero strumentali alla destinazione di cui all’autorizzazione del Comune di ... prot. 54176, sul punto richiamandosi sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6464 del 2006; - non sarebbe alcun dubbio che gli interventi effettuati, non comportando alcun aumento di volumetria o modifica della destinazione d’uso, essendo piuttosto, proprio rivolti a migliorare le condizioni in cui si svolgerebbe l’attività a cui le aree sarebbero destinate, andrebbero ricompresi nel novero degli interventi di “manutenzione ordinaria” di cui al comma I, lett. a) dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, come tali liberi nell’esecuzione e non necessitanti di alcun titolo abilitativo; - il massetto cementizio poggiato, peraltro, su una superficie di modestissima entità rispetto alle dimensioni dell’azienda (370,00 mq. - e non 400,00 mq. come erroneamente riferito dall’Amministrazione - rispetto ai complessivi mq. 6.220,00 ricoperti con impianti serricoli) e di uno spessore di soli 10/15 cm. sarebbe opera evidentemente finalizzata al miglioramento delle condizioni di lavoro nell’azienda agricola ed all’incremento della produzione ed mediante la sperimentazione del sistema di coltura “fuori terra”, finalizzata a recuperare la piena produttività dell’intero impianto serricolo; - l’altro intervento sanzionato dalla P.A. consistente nella presunta installazione di pannelli coibentati, non sarebbe in alcun modo riconducibile ad un abuso edilizio, in quanto si tratterebbe semplicemente di un’aggiunta di nuovi pannelli (mt. 20,90 sul lato nord - Vesuvio e mt. 16,65 sul lato ovest - Napoli), quale miglioramento della chiusura già esistente e regolarmente autorizzata, non implicante alcun mutamento della destinazione d’uso (anche in tal caso tratterebbesi di interventi finalizzati al miglior sfruttamento della stessa mediante la sperimentazione della c.d. coltura “fuori suolo”), né sulla volumetria della serra e che, nella specie, tratterebbesi di chiusura assolutamente legittima e già esistente, sarebbe inconfutabilmente confermato dall’autorizzazione del Comune di Torre del Greco prot. 54176 del 3.3.1998 La censura è complessivamente infondata. Al riguardo, le opere delle quali, con l’impugnata ordinanza, ne è stato ordinato, ai sensi del 2° comma dell’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 280 e s.m.i., di procedere “immediatamente” (dalla data di notifica dell’ord |
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P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 4398 |
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