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Sent. C. Cass. pen. 10/03/2016, n. 9949

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Edilizia e immobili - Attività edilizia - Abuso edilizio - Demolizione - Prescrizione - Esclusione.

L’immobile abusivo per il quale il giudice penale ha disposto l’abbattimento va demolito, a prescindere dai tempi della giustizia, e dunque va ripristinato lo stato dei luoghi originari, prima dell’abuso. Pertanto non si applica la prescrizione all'ordin

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SENTENZA

La Corte Suprema di Cassazione Sezione Terza penale ha pronunciato la presente senten

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 2 marzo 2015 il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca o annullamento dell'ingiunzione a demolire proposta da D.G..

Il Tribunale osservava che non era suscettibile di sospensione l'ordine di demolizione, in ragione della pendenza di una domanda di condono, in quanto la 'sanatoria' è stata richiesta il 30/03/1995 con riferimento ad un manufatto ad uso agricolo ultimato il 31/12/1993, mentre l'in

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile innanzitutto sotto il profilo processuale, per difetto di specificità.

Al riguardo, va ribadito che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello (o, come nel caso in esame, con l'istanza rigettata dall'ordinanza emessa in sede di incidente di esecuzione, oggetto di impugnazione) e motivatamente respinti, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Canolo, Rv. 260608).

Invero, nel caso in esame i motivi di ricorso appaiono identici a quelli sollevati con la richiesta di revoca o annullamento dell'ingiunzione a demolire, e motivatamente respinti dall'ordinanza impugnata, con la quale non propongono un reale e motivato confronto argomentativo, limitandosi a contestazioni avulse dal concreto tessuto motivazionale.

Infatti, mentre per il giudizio d'appello rileva solo la genericità intrinseca al motivo stesso, prescindendosi da ogni confronto con quanto argomentato dal giudice del provvedimento impugnato, per il giudizio dì cassazione è generico anche il motivo che si caratterizza per l'omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456, secondo cui "la genericità dell'appello o del ricorso per cassazione va valutata in base a parametri diversi, in conseguenza della differente conformazione strutturale dei due giudizi, e soltanto in relazione al secondo costituisce motivo di inammissibilità per aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione").

Il difetto di specificità dei motivi, ricompreso fra le ipotesi che impongono la dichiarazione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 581 lett. c), cod. proc. pen., deve intendersi come la manifesta carenza di una censura di legittimità, chiaramente identificabile.

Nel caso di specie, la genericità dei motivi si evince dalla mera deduzione, senza alcun confronto argomentativo con l'ordinanza impugnata, dei medesimi profili già motivatamente rigettati dal Tribunale in sede di esecuzione.

2. Il ricorso è manifestamente infondato anche sotto diverso profilo.

Il primo motivo va rigettato, in quanto la sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 44 L. 28 febbraio 1985, n. 47, e l'estinzione dei reati si applicano allorquando il procedimento penale sia ancora pendente, non già quando sia definito con sentenza irrevocabile (art. 38, comma 3, I. 47 del 1985), peraltro di condanna, come nel caso di specie.

Del resto, la sospensione del procedimento non è automatica, e va riconosciuta soltanto nelle ipotesi di astratta condonabilità delle opere (ex multis, Sez. 3, n. 21679 del 06/04/2004, Paparusso, Rv. 229319: "In materia di reati edilizi, la sospensione di cui all'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è automatica e non va astrattamente applicata a tutti i procedimenti per reati urbanistici astrattamente interessati al condono, ma solo a quelli aventi ad oggetto opere che abbiano oggettivamente i requisiti per la condonabilità ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n.326").

3. I primi tre motivi, peraltro, sono manifestamente infondati, in quanto, secondo quanto emerge dalla lettura del ricorso e dell'ordinanza impugnata, congruamente motivata, non ricorre il requisito indispensabile della condonabilità dell'opera.

Infatti, l'istanza di condono, presentata il 31/12/1995, concerneva un manufatto ad uso agricolo, che si attesta ultimato il 31/12/1993, laddove la sentenza di condanna, ed il conseguente ordine di demolizione, riguardano una diversa opera, evidentemente sottoposta a trasformazione successivamente alla presentazione dell'istanza di condono: un manufatto adibito a civile abitazione, ed ultimato il 13/01/2004.

L'ultimazione successivamente al termine di presentazione dell'istanza di condono, e la diversità tra opera oggetto di richiesta di 'sanatoria' e opera oggetto di condanna e successivo ordine di demolizione, escludono la condonabilità del manufatto, e rendono irrilevante l'invocata differenza tra realizzazione del 'rustico' ed ultimazione.

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Invero, il ricorso censura l'omessa dichiarazione della prescrizione, ai sensi dell'art. 173 cod. pen., dell'ordine di demolizione, in quanto sanzione 'sostanzialmente penale', alla luce di una interpretazione 'convenzionalmente' conforme alla gi

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P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

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