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Sent. C. Stato 08/09/2015, n. 4210

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Appalti pubblici - Gara - Offerte anomale - Costo del lavoro - Scostamento dalle tabelle ministeriali - Non comporta ex se causa di esclusione dalla gara - Verifica congruità offerta economica in contraddittorio con offerente - Necessità.

In considerazione del principio codificato nell’art. 46, comma 1-bis, del D. Leg.vo n. 163/2006, di tassatività delle cause di esclusione dalle gare d’appa

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SENTENZA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la prese

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FATTO E DIRITTO

1. - Con ricorso R.G. n. 1043 del 2014 proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, le società odierne appellanti - premesso di aver presentato offerta nell'àmbito della procedura telematica aperta (da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) per l'affidamento del servizio triennale di pulizia presso i presidi e le sedi operative dell'Azienda Ospedaliera ... per un importo presunto di Euro 6.758.600 (IVA esclusa) - impugnavano la deliberazione dell'azienda ospedaliera in data 15/7/2014 n. 468, recante l'aggiudicazione al r.t.i. controinteressato del servizio di pulizia e sanificazione, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ed in particolare i verbali di gara.

2. - A sostegno del gravame, le ricorrenti, classificatesi in A.T.I. al secondo posto nella graduatoria dei concorrenti, deducevano censure vòlte alla esclusione della A.T.I. prima classificata e, in subordine, un ulteriore motivo, con il quale venivano denunciati gravi errori nella valutazione dell'anomalia dell'offerta della aggiudicataria; chiedevano poi il risarcimento dei danni subiti per l'illegittima condotta dell'Amministrazione.

La controinteressata, a sua volta, impugnava con ricorso incidentale gli atti di gara, nella parte in cui non si era provveduto alla esclusione dell'A.T.I. ricorrente per indicazione dei costi di sicurezza aziendale in misura inferiore al costo minimo riportato nelle tabelle ministeriali.

3. - Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. ha respinto il ricorso principale ed ha dichiarato il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

4. - Con appello notificato il 22 dicembre 2014 e depositato il 23 dicembre 2014, le originarie ricorrenti hanno impugnato la sentenza in questione, sostenendo l'erronea rilevazione e valutazione dei fatti rilevanti ad opera del primo Giudice in ordine al primo e secondo motivo e, quanto al motivo attinente la (pretesa) errata valutazione dell'anomalia dell'offerta del raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario, la sommarietà, oltre che l'erroneità, dell'esame compiutone dal Giudice di primo grado.

Viene poi reiterata la domanda di risarcimento danni già proposta in primo grado.

5. - Si sono costituite in giudizio per resistere, anche con successive memorie, l'Azienda Ospedaliera e la capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario.

Di questo non si è invece costituita la mandante.

La controinteressata, nel costituirsi con memoria in data 12 gennaio 2015, ha riproposto il ricorso incidentale di primo grado dichiarato improcedibile dal T.A.R.

Tutte le parti hanno alfine depositato memoria di replica.

La causa è stata chiamata alla udienza pubblica del 5 marzo 2015, alla quale, dopo ch'è stata in essa indicata alle parti, ex art. 73 c.p.a., una questione, rilevata d'ufficio, di inammissibilità della riproposizione con mera memoria del ricorso incidentale di primo grado, è stata rinviata per la trattazione all'udienza pubblica del 16 luglio 2015, al fine di consentire alle parti di svolgere difese sulla questione stessa.

La causa è stata alfine nuovamente chiamata e poi trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 16 luglio 2015, in vista della quale le parti private hanno prodotto memorie (l'appellante anche in replica) sulla questione dell'ammissibilità da parte dell'appellata della riproposizione delle censure contenute nel ricorso incidentale di primo grado.

6. - Il Collegio ritiene preliminarmente di dover dichiarare d'ufficio, come segnalato alle parti ex art. 73 c.p.a., inammissibile il motivo del ricorso incidentale di primo grado riproposto dalla controinteressata.

Esso è stato infatti riproposto con memoria (in data 12 gennaio 2015), anziché nella rituale forma dell'appello incidentale notificato alle controparti.

Invero, vista la dichiarazione di improcedibilità resa dal T.A.R. con riguardo al ricorso incidentale, era questa l'unica, imprescindibile, modalità di riproposizione della censura incidentale in grado di appello.

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P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui

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