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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 29/01/2015, n. 1674
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SENTENZA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOB.M., partecipante al condominio di via ..., quale proprietario di un magazzino al piano scantinato e di locali adibiti ad esercizio commerciale, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di V., il predetto condominio e i condomini singolarmente - cioè ... - per sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati alla sua proprietà da infiltrazioni d'acqua e ristagni d'umidità, e all'eliminazione delle relative cause. Nel resistere in giudizio i convenuti tutti, ad eccezione di B.G. e di M.B., che non si costituivano, chiedevano il rigetto della domanda. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, affermando la responsabilità dei convenuti - i condomini nei limiti delle rispettive quote - in |
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MOTIVI DELLA DECISIONEPreliminarmente va disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza. 1. - Col primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione "di norme di diritto". Parte ricorrente lamenta che non sia stata pronunciata la condanna dei convenuti in solido fra loro e con il condominio in applicazione dell'art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente, norma che in materia condominiale non risulta derogata da specifiche disposizioni. Formula al riguardo il seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie: "dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione adita se, in tema di condominio, debba applicarsi l'art. 1294 c.c., per cui i condebitori (condomini) sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo no risulta altrimenti, ritenendo che tale disposizione non sia derogata dalle norme specifiche concernenti il condominio negli edifici". 2. - Il secondo motivo, articolato in più punti, denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Sostiene parte ricorrente che nel ripartire al 50% la responsabilità dei danni per cui è causa fra l'attore e il condominio, la Corte distrettuale non ha considerato come i vari accertamenti tecnici svolti abbiano evidenziato che le cause delle infiltrazioni sono costituite anche da perdite degli impianti, vale a dire il serbatoio e i macchini della rete condominiale. Nè è esatto, prosegue la censura, che la prova dell'esistenza di cause relative a difetti costruttivi sia dimostrata - come ha sostenuto la Corte d'appello - dal fatto che gli inconvenienti permangano in parte nonostante l'esecuzione dei lavori stabiliti, perché il condominio non ha ancora realizzato quanto impostogli dal giudice di primo grado. Ancora, non è esatto, prosegue il ricorrente, che il locale danneggiato sia privo di ventilazione. La relativa entrata, per le sue dimensioni, è tale da costituire una fonte più che adeguata di aerazione, evitando fenomeni di condensa. Inoltre, è insufficiente la motivazione della sentenza impugnata circa l'esistenza di una "colpa" dell'attore, per essere egli erede del costruttore, e per lo stato d'abbandono dell'immobile, ove si consideri che B.M. ha avuto la disponibilità del locale solo nel 1989, e già l'anno successivo egli ebbe a richiedere l'accertamento tecnico preventivo sulle cause dei danni. Sarebbe illegittima, inoltre, l'esclusione del |
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P.Q.M.La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo, dichiara inam |
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