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Sent. TAR. Campania Napoli 27/11/2014, n. 6118

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1. Edilizia e immobili - Attività edilizia - Abuso edilizio - Epoca di realizzazione - Onere della prova - Incombe sull'interessato e non sulla P.A.. 2. Edilizia e immobili - Attività edilizia - Abuso edilizio - Onere della prova - Foto satellitari - Inammissibilità.

1. L'onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull'interessato, e non sull'Amministrazione, la quale, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di

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SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente sen

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FATTO

A. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Anna Sodano ha agito per l’annullamento del provvedimento prot. n. 29567 del 14 novembre 2011, con il quale l’amministrazione comunale di Marigliano ha rigettato la domanda di sanatoria presentata in data 29 aprile 2011, avente ad oggetto la realizzazione di due porticati ad uso ricovero auto e di un muro di confine con apertura di un accesso carrabile da Via Arno, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati.

B. La ricorrente espone in fatto:

- di essere proprietaria dell’immobile sito in Marigliano, alla via Somma n. 126, nel quale abita con la propria famiglia;

- di aver realizzato nel mese di gennaio 2011 due porticati, attraverso edificazione di un terrazzo ed allungamento di un balcone, da adibire a box auto, nonché un muro di confine con apertura di un accesso carrabile da via Arno;

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DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni sollevate dalla difesa dell’ente resistente in quanto il ricorso è infondato nel merito.

2. Nella definizione della presente controversia si valuta prioritaria l’analisi della disciplina dettata con riferimento agli interventi straordinari di ampliamento dall’art.4 della l.r. n. 19 del 2009 (c.d. “Piano casa” Campania), la cui genesi è da rinvenire, al pari degli analoghi interventi normativi ad opera dei legislatori regionali, nell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato, Regioni ed Enti locali il 31 marzo 2009, al precipuo scopo di stimolare gli investimenti nel settore edilizio in una congiuntura economica altamente critica.

2.1. Sin dalla formulazione originaria, l’art. 4 sopra citato si è caratterizzato, coerentemente con l’impianto generale dell’intervento normativo, per l’introduzione di previsioni destinate ad un’applicazione temporalmente limitata, subordinatamente alla sussistenza di una serie di requisiti e presupposti, necessari ad assicurare un contemperamento tra diversi valori, tutti rilevanti, che entrano in considerazione nell’applicazione della disciplina in esame e, tra questi, primariamente, quella di evitare uno stravolgimento dell’assetto urbanistico esistente e di garantire l’autonomia comunale nell’esercizio delle funzioni connesse alla gestione del territorio.

2.2. L’ampliamento straordinario (ammesso anche in deroga agli strumenti urbanistici) è stato, in particolare, previsto, entro il limite generale del 20 per cento della volumetria esistente, in relazione ad immobili aventi determinate caratteristiche costruttive e di destinazione, nel rispetto degli obblighi dettagliatamente e puntualmente indicati nel comma 4 della medesima disposizione, con una elencazione che, alla tregua dei tradizionali canoni ermeneutici, deve ritenersi tassativa.

2.3. L’art. 12, inoltre, ha stabilito espressamente che “le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica”; tale termine è stato successivamente prorogato con le modifiche apportate nel 2011. L’art. 3, inoltre, contiene ulteriori escl

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ric

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