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D. Leg.vo 02/09/1997, n. 314

Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

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Art. 1. - Definizione dei redditi da lavoro dipendente

1. Nell'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

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Art. 2. - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. All'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917R, concernente i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 3. - Determinazione del reddito di lavoro dipendente

1. L'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917R, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, è sostituito dal seguente:

"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato, salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del medesimo decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. La suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori; i contributi versati dal lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335R, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;

b) le erogazioni liberali c

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Art. 4. - Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917R, dopo l'articolo 48, è inserito il seguente:

"Art. 48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'ar

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Art. 5. - Altre disposizioni in materia di redditi da lavoro dipendente

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917R, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, comma 3, recante l'elencazione dei redditi e degli assegni esclusi dalla base imponibile:

1) la lettera c), concernente i redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero, è abrogata;

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Art. 6. - Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi

1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124R, come sostituiti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

"Art. 12 (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi). - 1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917R, maturati nel periodo di riferimento.

2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917R, salvo quanto specificato nei seguenti commi.

3. Le somme e i valori di cui al com

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Art. 7. - Modificazioni alle norme in materia di accertamento delle imposte sui redditi da lavoro dipendente

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600R, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel quarto comma dell'articolo 1, concernente i soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917R, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222R, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all'articolo 7-bis, con le modalità previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;"; nel medesimo comma le lettere d), e) ed e-bis) sono abrogate; nel medesimo articolo il quinto comma è abrogato;

b) l'articolo 7-bis, riguardante le certificazioni dei sostituti d'imposta, è sostituito dal seguente:

"Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituti d'imposta). - 1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.";

c) l'articolo 21, riguardante le scritture contabili dei sostituti d'imposta, è sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Scritture contabili dei sostituti d'imposta)

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Art. 8. - Disposizioni in materia di titolari di più trattamenti pensionistici

1. I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, concernente l'istituzione del casellario centrale dei pensionati, come sostituiti dall'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41R, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono trasmettere al casellario delle pensioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno.

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Art. 9. - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente decreto entra in vigore dal 1 gennaio 1998. Restano confermate le vigenti disposizioni legislative che stabiliscono l'esenzione dall'imposta sul reddito delle pe

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