Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 16/03/1942, n. 262
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- R.D.L. 09/08/1943, n. 721
- L. 05/01/1944, n. 37
- D.Lgs.Lgt. 14/09/1944, n. 287
- D. Leg.vo Lgt. 23/11/1944, n. 369
- D. Leg.vo.Lgt. 05/04/1945, n. 156
- L. 18/04/1962, n. 230
- L. 12/06/1962, n. 567
- L. 15/09/1964, n. 756
- Sentenza C. Cost. 10/06/1966, n. 63S
- L. 22/07/1966, n. 607
- L. 05/06/1967, n. 431
- Sentenza C. Cost. 27/02/1969, n. 16
- Sentenza C. Cost. 14/04/1969, n. 79
- L. 18/12/1970, n. 1138
- Sentenza C. Cost. 28/12/1970, n. 205
- L. 11/02/1971, n. 11
- L. 23/11/1971, n. 1047
- Sentenza C. Cost. 29/12/1972, n. 205
- Sentenza C. Cost. 27/06/1973, n. 91
- L. 08/03/1975, n. 39
- L. 19/05/1975, n. 151
- Sentenza C. Cost. 21/05/1975, n. 117
- L. 29/07/1975, n. 426
- L. 10/05/1976, n. 346
- L. 10/05/1976, n. 377
- Sentenza C. Cost. 14/07/1976, n. 171
- L. 13/05/1978, n. 180
- Sentenza C. Cost. 20/12/1979, n. 153
- L. 10/04/1981, n. 142
- L. 24/11/1981, n. 689
- L. 21/01/1983, n. 22
- L. 04/05/1983, n. 184
- L. 13/05/1983, n. 213
- Sentenza C. Cost. 31/05/1983, n. 144
- Sentenza C. Cost. 28/11/1983, n. 326
- L. 27/02/1985, n. 52
- Sentenza C. Cost. 06/05/1985, n. 134
- L. 13/05/1985, n. 190
- Sentenza C. Cost. 19/01/1987, n. 5
- L. 06/03/1987, n. 74
- Sentenza C. Cost. 19/05/1988, n. 557
- L. 29/12/1990, n. 428
- Sentenza C. Cost. 05/04/1991, n. 142
- Sentenza C. Cost. 18/07/1991, n. 356
- D. Leg.vo 10/09/1991, n. 303
- L. 31/01/1992, n. 59
- L. 05/02/1992, n. 91
- L. 12/08/1993, n. 313
- D. Leg.vo 01/09/1993, n. 385
- L. 24/12/1993, n. 537
- Sentenza C. Cost. 06/07/1994, n. 278
- L. 31/05/1995, n. 218
- D. Leg.vo 19/03/1996, n. 198
- Sentenza C. Cost. 04/04/1996, n. 105
- Sentenza C. Cost. 19/07/1996, n. 258
- D.L. 31/12/1996, n. 669 (L. 28/02/1997, n. 30)
- L. 15/05/1997, n. 127
- L. 27/12/1997, n. 449
- Sentenza C. Cost. 29/01/1998, n. 1
- D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51
- Sentenza C. Cost. 24/07/1998, n. 322
- D.P.R. 18/02/1999, n. 238
- D. Leg.vo 26/02/1999, n. 46
- D.P.R. 10/02/2000, n. 361
- L. 22/06/2000, n. 192
- Sentenza C. Cost. 03/07/2000, n. 250
- D.P.R. 03/11/2000, n. 396
- L. 24/11/2000, n. 340
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 29/12/2000, n. 422
- L. 28/03/2001, n. 149
- L. 04/04/2001, n. 154
- Sentenza C. Cost. 11/05/2001, n. 120
- D. Leg.vo 18/05/2001, n. 228
- D. Leg.vo 11/04/2002, n. 61
- Sentenza C. Cost. 29/05/2002, n. 220
- D. Leg.vo 30/05/2002, n. 113
- D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6
- L. 06/11/2003, n. 304
- L. 09/01/2004, n. 6
- D. Leg.vo 06/02/2004, n. 37
- Sentenza C. Cost. 06/04/2004, n. 113
- Sentenza C. Cost. 20/07/2004, n. 245
- L. 24/12/2004, n. 313
- D. Leg.vo 28/12/2004, n. 310
- D.L. 14/03/2005, n. 35 (L. 14/05/2005, n. 80)
- L. 08/07/2005, n. 137
- D. Leg.vo 06/09/2005, n. 206
- L. 28/12/2005, n. 262
- L. 28/12/2005, n. 263
- D.L. 30/12/2005, n. 273 (L. 23/02/2006, n. 51)
- L. 08/02/2006, n. 54
- L. 14/02/2006, n. 55
- Sentenza C. Cost. 10/02/2006, n. 50
- L. 20/02/2006, n. 95
- Sentenza C. Cost. 21/06/2006, n. 266
- D.L. 04/07/2006, n. 233 (L. 04/08/2006, n. 248)
- D. Leg.vo 07/11/2006, n. 285
- D. Leg.vo 29/12/2006, n. 303
- D. Leg.vo 02/02/2007, n. 32
- D.L. 15/02/2007, n. 10 (L. 06/04/2007, n. 46)
- D. Leg.vo 01/10/2007, n. 159
- D. Leg.vo 06/11/2007, n. 195
- L. 25/02/2008, n. 34
- L. 14/07/2008, n. 121
- D. Leg.vo 04/08/2008, n. 142
- D.L. 28/08/2008, n. 134 (L. 27/10/2008, n. 166)
- D. Leg.vo 03/11/2008, n. 173
- D.L. 29/11/2008, n. 185 (L. 28/01/2009, n. 2)
- D.L. 10/02/2009, n. 5 (L. 09/04/2009, n. 33)
- D.L. 23/02/2009, n. 11 (L. 23/04/2009, n. 38)
- L. 18/06/2009, n. 69
- L. 07/07/2009, n. 88
- L. 15/07/2009, n. 94
- L. 23/07/2009, n. 99
- D. Leg.vo 13/10/2009, n. 147
- D. Leg.vo 27/01/2010, n. 27
- D. Leg.vo 27/01/2010, n. 39
- L. 04/11/2010, n. 183
- D. Leg.vo 29/11/2010, n. 224
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106)
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- L. 11/11/2011, n. 180
- L. 12/11/2011, n. 183
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35)
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D. Leg.vo 18/06/2012, n. 91
- D. Leg.vo 21/06/2012, n. 123
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- L. 28/06/2012, n. 92
- D. Leg.vo 11/10/2012, n. 184
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- L. 06/11/2012, n. 190
- L. 10/12/2012, n. 219
- L. 11/12/2012, n. 220
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- D.L. 28/06/2013, n. 76 (L. 09/08/2013, n. 99)
- D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154
- D.L. 23/12/2013, n. 145 (L. 21/02/2014, n. 9)
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162)
- L. 30/10/2014, n. 161
- D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162)
- D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164)
- D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175
- L. 06/05/2015, n. 55
- L. 27/05/2015, n. 69
- D. Leg.vo 15/06/2015, n. 81
- D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132)
- D. Leg.vo 18/08/2015, n. 139
- D. Leg.vo 16/11/2015, n. 180
- Sentenza C. Cost. 11/12/2015, n. 262
- D.L. 03/05/2016, n. 59 (L. 30/06/2016, n. 119)
- L. 20/05/2016, n. 76
- D. Leg.vo 12/08/2016, n. 176
- D. Leg.vo 29/10/2016, n. 202
- Sent. Corte Cost. 21/12/2016, n. 286
- D. Leg.vo 15/03/2017, n. 38
- D. Leg.vo 03/07/2017, n. 117
- D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116
- L. 27/12/2017, n. 205
- L. 11/01/2018, n. 4
- L. 09/01/2019, n. 3
- D.L. 14/12/2018, n. 135 (L. 11/02/2019, n. 12)
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DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE |
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CAPO I - DELLE FONTI DEL DIRITTO |
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Art. 1. - Indicazione delle fontiSono fonti del diritto: |
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Art. 2. - LeggiLa formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplina |
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Art. 3. - RegolamentiIl potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il po |
|
Art. 4. - Limiti della disciplina regolamentareI regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. |
|
Art. 5. - Norme corporative |
|
Art. 6. - Formazione ed efficacia delle norme corporative |
|
Art. 7. - Limiti della disciplina corporativaN2 L |
|
Art. 8. - UsiNelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da e |
|
Art. 9. - Raccolte di usiGli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si pre |
|
CAPO II - DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN GENERALE |
|
Art. 10. - Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamentiLe leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro |
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Art. 11. - Efficacia della legge nel tempoLa legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. |
|
Art. 12. Interpretazione della leggeNell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal |
|
Art. 13. - Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative |
|
Art. 14. - Applicazione delle leggi penali ed eccezionaliLe leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltr |
|
Art. 15. - Abrogazione delle leggiLe leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per |
|
Art. 16. - Trattamento dello stranieroLo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di rec |
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Art. 17. - Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia |
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Art. 18. - Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi |
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Art. 19. - Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi |
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Art. 20. - Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli |
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Art. 21. - Legge regolatrice della tutela |
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Art. 22. - Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose |
|
Art. 23. - Legge regolatrice delle successioni per causa di morte |
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Art. 24. - Legge regolatrice delle donazioni |
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Art. 25. - Legge regolatrice delle obbligazioni |
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Art. 26. - Legge regolatrice della forma degli atti |
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Art. 27. - Legge regolatrice del processo |
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Art. 28. - Efficacia delle leggi penali e di polizia |
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Art. 29. - Apolidi |
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Art. 30. - Rinvio ad altra legge |
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Art. 31. - Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume |
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LIBRO I ‐ DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA |
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TITOLO I – DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA |
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Art. 1. - Capacità giuridicaLa capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. |
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Art. 3. - Capacità in materia di lavoro |
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Art. 4. - CommorienzaQuando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale |
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Art. 5. - Atti di disposizione del proprio corpoGli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente d |
|
Art. 6. - Diritto al nomeOgni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. |
|
Art. 7. - Tutela del diritto al nomeLa persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudi |
|
Art. 8. - Tutela del nome per ragioni familiariNel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non |
|
Art. 9. - Tutela dello pseudonimoLo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può es |
|
Art. 10. - Abuso dell'immagine altruiQualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblic |
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TITOLO II - DELLE PERSONE GIURIDICHE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 11. - Persone giuridiche pubblicheLe province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono |
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Art. 12. - Persone giuridiche private |
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Art. 13. - SocietàLe società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V. |
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CAPO II - DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI |
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Art. 14. - Atto costitutivoLe associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. |
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Art. 15. - Revoca dell'atto costitutivo della fondazioneL'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il ri |
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Art. 16. - Atto costitutivo e statuto. ModificazioniL'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, non |
|
Art. 17. - Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati |
|
Art. 18. - Responsabilità degli amministratoriGli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però |
|
Art. 19. - Limitazioni del potere di rappresentanzaLe limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33 |
|
Art. 20. - Convocazione dell'assemblea delle associazioniL'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'appr |
|
Art. 21 - Deliberazioni dell'assembleaLe deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In secon |
|
Art. 22. - Azioni di responsabilità contro gli amministratoriLe azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro com |
|
Art. 23. - Annullamento e sospensione delle deliberazioniLe deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del p |
|
Art. 24. - Recesso ed esclusione degli associatiLa qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. |
|
Art. 25. - Controllo sull'amministrazione delle fondazioniL'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le |
|
Art. 26. - Coordinamento di attività e unificazione di amministrazioneL'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più |
|
Art. 27. - Estinzione della persona giuridicaOltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si esting |
|
Art. 28. - Trasformazione delle fondazioniQuando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente |
|
Art. 29. - Divieto di nuove operazioniGli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il pr |
|
Art. 30. - LiquidazioneDichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si proc |
|
Art. 31. - Devoluzione dei beniI beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello sta |
|
Art. 32. - Devoluzione dei beni con destinazione particolareNel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni c |
|
Art. 33. - Registrazione delle persone giuridiche |
|
Art. 34. - Registrazione di atti |
|
CAPO III - DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI |
|
Art. 36. - Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciuteL'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche |
|
Art. 37. - Fondo comuneI contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune |
|
Art. 38. - ObbligazioniPer le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valer |
|
Art. 39. - ComitatiI comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposiz |
|
Art. 40. - Responsabilità degli organizzatoriGli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalment |
|
Art. 41. - Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizioQualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono |
|
Art. 42. - Diversa destinazione dei fondiQualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, ra |
|
Art. 42-bis - Trasformazione, fusione e scissioneSe non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le |
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TITOLO III - DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA |
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Art. 43. - Domicilio e residenzaIl domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi a |
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Art. 44. - Trasferimento della residenza e del domicilioIl trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è |
|
Art. 45. - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto |
|
Art. 46. - Sede delle persone giuridicheQuando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giur |
|
Art. 47. - Elezione di domicilioSi può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi e |
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TITOLO IV – DELL’ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA |
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CAPO I - DELL’ASSENZA |
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Art. 48. - Curatore dello scomparsoQuando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più n |
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Art. 49. - Dichiarazione di assenzaTrascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunq |
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Art. 50. - Immissione nel possesso temporaneo dei beniDivenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. |
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Art. 51. - Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente |
|
Art. 52. - Effetti della immissione nel possesso temporaneoL'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario |
|
Art. 53. - Godimento dei beniGli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro |
|
Art. 54. - Limiti alla disponibilità dei beniColoro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotec |
|
Art. 55. - Immissione di altri nel possesso temporaneoSe durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizi |
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Art. 56. - Ritorno dell'assente o prova della sua esistenzaSe durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dich |
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Art. 57. - Prova della morte dell'assenteSe durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a va |
|
CAPO II - DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA |
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Art. 58. - Dichiarazione di morte presunta dell'assenteQuando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale compet |
|
Art. 59. - Termine per la rinnovazione della istanzaL'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi |
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Art. 60. - Altri casi di dichiarazione di morte presuntaOltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: 1) quando alcuno è scomp |
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Art. 61. - Data della morte presuntaNei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possib |
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Art. 62. - Condizioni e forme della dichiarazione di morte presuntaLa dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata qua |
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Art. 63. - Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assenteDivenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell |
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Art. 64. - Immissione nel possesso e inventarioSe non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei |
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Art. 65. - Nuovo matrimonio del coniugeDivenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo |
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Art. 66. - Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presuntaLa persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire |
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Art. 67. - Dichiarazione di esistenza o accertamento della morteLa dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'ac |
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Art. 68. - Nullità del nuovo matrimonioIl matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu di |
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CAPO III - DELLE RAGIONI EVENTUALI CHE COMPETONO ALLA PERSONA DI CUI SI IGNORA L’ESISTENZA O DI CUI È STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA |
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Art. 69. - Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenzaNessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, s |
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Art. 70. - Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenzaQuando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ig |
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Art. 71. - Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenzaLe disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né g |
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Art. 72. - Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presuntaQuando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui &egr |
|
Art. 73. - Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presuntaSe la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esis |
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TITOLO V - DELLA PARENTELA E DELL’AFFINITÀ |
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Art. 74. - Parentela |
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Art. 75. - Linee della parentelaSono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle |
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Art. 76. - Computo dei gradiNella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. |
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Art. 77. - Limite della parentelaLa legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti spe |
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Art. 78. - AffinitàL'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. |
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TITOLO VI – DEL MATRIMONIO |
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CAPO I - DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO |
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Art. 79. - EffettiLa promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse conve |
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Art. 80. - Restituzione dei doniIl promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimon |
|
Art. 81. - Risarcimento dei danniLa promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio |
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CAPO II - DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO E DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO |
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Art. 82. - Matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolicoIl matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformit&agra |
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Art. 83. - Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello StatoIl matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disp |
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CAPO III - DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE |
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SEZIONE I ‐ Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio |
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Art. 84. - EtàN225 I minori di età non possono contrarre matrimonio. |
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Art. 85. - Interdizione per infermità di menteNon può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. |
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Art. 86. - Libertà di statoNon può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio “o da un'unione civ |
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Art. 88. - DelittoNon possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omi |
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Art. 90. - Assistenza del minore |
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Art. 91. - Diversità di razza o di nazionalità |
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Art. 92. - Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali |
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SEZIONE II ‐ Delle formalità preliminari del matrimonio |
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Art. 93. - PubblicazioneLa celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale d |
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Art. 94. - Luogo della pubblicazioneLa pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli spo |
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Art. 95. - Durata della pubblicazione |
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Art. 96. - Richiesta della pubblicazioneLa richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricev |
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Art. 97. - Documenti per la pubblicazione |
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Art. 98. - Rifiuto della pubblicazioneL'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certif |
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Art. 99. - Termine per la celebrazione del matrimonioIl matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. |
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Art. 100. - Riduzione del termine e omissione della pubblicazioneIl tribunale, su istanza degli interessati, con decreto |
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Art. 101. - Matrimonio in imminente pericolo di vitaNel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo p |
|
SEZIONE III ‐ Delle opposizioni al matrimonio |
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Art. 102. - Persone che possono fare opposizioneI genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. |
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Art. 103. - Atto di opposizioneL'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di f |
|
Art. 104. - Effetti dell'opposizione |
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Art. 105. - Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali |
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SEZIONE IV ‐ Della Celebrazione del matrimonio |
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Art. 106. - Luogo della celebrazioneIl matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello sta |
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Art. 107. - Forma della celebrazione |
|
Art. 108. - Inopponibilità di termini e condizioniLa dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere |
|
Art. 109. - Celebrazione in un comune diversoQuando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da |
|
Art. 110. - Celebrazione fuori della casa comunaleSe uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato |
|
Art. 111. - Celebrazione per procuraI militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate posso |
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Art. 112. - Rifiuto della celebrazioneL'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una |
|
Art. 113. - Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civileSi considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato |
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Art. 114. - Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali |
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SEZIONE V ‐ Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nella Repubblica |
|
Art. 115. - Matrimonio del cittadino all'esteroIl cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche |
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Art. 116. - Matrimonio dello straniero nella RepubblicaLo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autori |
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SEZIONE VI ‐ Della nullità del matrimonio |
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Art. 117. - Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli asce |
|
Art. 118. - Difetto di età |
|
Art. 119. - InterdizioneN225 Il mat |
|
Art. 120. - Incapacità di intendere o di volere |
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Art. 121. - Mancanza di assenso |
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Art. 122. - Violenza ed erroreIl matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio pu&ogr |
|
Art. 123. - Simulazione |
|
Art. 124. - Vincolo di precedente matrimonioIl coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio “o l'unione civile tra persone |
|
Art. 125. - Azione del pubblico ministeroL'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno |
|
Art. 126. - Separazione dei coniugi in pendenza del giudizioQuando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanz |
|
Art. 127. - Intrasmissibilità dell'azioneL'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è g |
|
Art. 128. - Matrimonio putativoSe il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favor |
|
Art. 129. - Diritti dei coniugi in buona fede |
|
Art. 129‐bis. - Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzoIl coniuge |
|
SEZIONE VII ‐ Delle prove della celebrazione del matrimonio |
|
Art. 130. - Atto di celebrazione del matrimonioNessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'att |
|
Art. 131. - Possesso di stato |
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Art. 132. - Mancanza dell'atto di celebrazioneNel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio p |
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Art. 133. - Prova della celebrazione risultante da sentenza penaleSe la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza |
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SEZIONE VIII ‐ Disposizioni penali |
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Art. 134. - Omissione di pubblicazioneSono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 206 gli s |
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Art. 135. - Pubblicazione senza richiesta o senza documentiÈ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 103, |
|
Art. 136 - Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civileL'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche i |
|
Art. 137. - Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoniÈ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 a € 206 l |
|
Art. 138. - Altre infrazioniÈ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita nell'articolo 135 |
|
Art. 139. - Cause di nullità note a uno dei coniugi |
|
Art. 140. - Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze |
|
Art. 141. - CompetenzaI reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale. |
|
Art. 142. - Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioniLe disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono |
|
CAPO IV – DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO |
|
Art. 143. - Diritti e doveri reciproci dei coniugi |
|
Art. 143‐bis. - Cognome della moglie |
|
Art. 143‐ter. - Cittadinanza della moglie |
|
Art. 144. - Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia |
|
Art. 145. - Intervento del giudice |
|
Art. 146. - Allontanamento dalla residenza familiare |
|
Art. 147. |
|
Art. 148. |
|
CAPO V – DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI |
|
Art. 149. - Scioglimento del matrimonio |
|
Art. 150. - Separazione personale |
|
Art. 151. - Separazione giudiziale |
|
Art. 152. - Separazione per condanna penale |
|
Art. 153. - Separazione per non fissata residenza |
|
Art. 154. - Riconciliazione |
|
Art. 155. |
|
Art. 155-bis. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso |
|
Art. 155-ter. - Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli |
|
Art. 155-quater. - Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza |
|
Art. 155-quinquies. - Disposizioni in favore dei figli maggiorenni |
|
Art. 155-sexies. - Poteri del giudice e ascolto del minore |
|
Art. 156. - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugiIl giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è nec |
|
Art. 156-bis. - Cognome della moglie |
|
Art. 157. - Cessazione degli effetti della separazione |
|
Art. 158. - Separazione consensuale |
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CAPO VI - DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA |
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SEZIONE I - Disposizioni generali |
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Art. 159. - Del regime patrimoniale legale tra i coniugi |
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Art. 160. - Diritti inderogabili |
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Art. 161. - Riferimento generico a leggi o agli usiGli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in |
|
Art. 162. - Forma delle convenzioni matrimoniali |
|
Art. 163. - Modifica delle convenzioniLe modifiche delle con |
|
Art. 164. - Simulazione delle convenzioni matrimoniali. |
|
Art. 165. - Capacità del minore |
|
Art. 166. - Capacità dell'inabilitatoPer la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'i |
|
Art. 166-bis. - Divieto di costituzione di dote |
|
SEZIONE II - Del fondo patrimoniale |
|
Art. 167. - Costituzione del fondo patrimoniale |
|
Art. 168. - Impiego ed amministrazione del fondo |
|
Art. 169. - Alienazione dei beni del fondo |
|
Art. 170. - Esecuzione sui beni e sui frutti |
|
Art. 171. - Cessazione del fondo |
|
Art. 172. - Riduzione |
|
Art. 173. - Amministrazione |
|
Art. 174. - Sostituzione del coniuge amministratore |
|
Art. 175. - Cessazione del vincolo |
|
Art. 176. - Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio |
|
SEZIONE III - Della comunione legale |
|
Art. 177. - Oggetto della comunioneCostituiscono oggetto della comu |
|
Art. 178. - Beni destinati all'esercizio di impresa |
|
Art. 179. - Beni personali |
|
Art. 180. - Amministrazione dei beni della comunione |
|
Art. 181. - Rifiuto di consenso |
|
Art. 182. - Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi |
|
Art. 183. - Esclusione dall'amministrazione |
|
Art. 184. - Atti compiuti senza il necessario consensoGli atti compiu |
|
Art. 185. - Amministrazione dei beni personali del coniuge |
|
Art. 186. - Obblighi gravanti sui beni della comunione |
|
Art. 187. - Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio |
|
Art. 188. - Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni |
|
Art. 189. - Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi |
|
Art. 190. - Responsabilità sussidiaria dei beni personali |
|
Art. 191. - Scioglimento della comunioneLa comunione si scioglie per la dichiarazi |
|
Art. 192. - Rimborsi e restituzioniCiascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prel |
|
Art. 193. - Separazione giudiziale dei beniLa separazione giudiziale dei beni può essere pron |
|
Art. 194. - Divisione dei beni della comunione |
|
Art. 195. - Prelevamento dei beni mobili |
|
Art. 196. - Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare |
|
Art. 197. - Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi |
|
Art. 198. - Frutti della dote. Alimenti alla vedova |
|
Art. 199. - Divisione dei frutti |
|
Art. 200. - Locazioni |
|
Art. 201. - Spese e miglioramenti |
|
Art. 202. - Casi di separazione |
|
Art. 203. - Inefficacia della separazione |
|
Art. 204. - Retroattività della sentenza. Spese per la restituzione |
|
Art. 205. - Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione |
|
Art. 206. - Azioni concesse ai creditori del marito |
|
Art. 207. - Obblighi della moglie |
|
Art. 208. - Diritti della moglie |
|
Art. 209. - Cessazione degli effetti della separazione |
|
SEZIONE IV - Della comunione convenzionale |
|
Art. 210. - Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni |
|
Art. 211. - Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio |
|
Art. 212. - Amministrazione e godimento dei beni parafernali |
|
Art. 213. - Obbligazioni del marito |
|
Art. 214. - Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito |
|
SEZIONE V - Del regime di separazione dei beni |
|
Art. 215. - Separazione dei beni |
|
Art. 216. - Fonti del regolamento della comunione |
|
Art. 217. - Amministrazione e godimento dei beni |
|
Art. 218. - Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge |
|
Art. 219. - Prova della proprietà dei beni |
|
Art. 220. - Amministrazione della comunione |
|
Art. 221. - Locazioni |
|
Art. 222. - Amministrazione affidata alla moglie |
|
Art. 223. - Obblighi gravanti sui beni della comunione |
|
Art. 224. - Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie |
|
Art. 225. - Scioglimento della comunione |
|
Art. 226. - Separazione giudiziale dei beni |
|
Art. 227. - Divisione dei beni della comunione |
|
Art. 228. - Prelevamento di beni mobili |
|
Art. 229. - Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare |
|
Art. 230. - Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi |
|
SEZIONE VI - Dell'impresa familiare |
|
Art. 230-bis. - Impresa familiareSalvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed |
|
Art. 230-ter - Diritti del convivente |
|
TITOLO VII - DELLO STATO DI FIGLIO |
|
CAPO I – DELLA PRESUNZIONE DI PATERNITÀ |
|
Art. 231. - Paternità del marito |
|
Art. 232. - Presunzione di concepimento durante il matrimonio |
|
Art. 233. - Nascita del figlio prima dei centottanta giorni |
|
Art. 234. - Nascita del figlio dopo i trecento giorni |
|
Art. 235. - Disconoscimento di paternità |
|
SEZIONE II - Delle prove della filiazione |
|
Art. 237. - Fatti costitutivi del possesso di statoIl p |
|
Art. 238. - Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita |
|
Art. 239. - Reclamo dello stato di figlio |
|
Art. 240. - Contestazione dello stato di figlio |
|
Art. 241. - Prova in giudizio |
|
Art. 242. - Principio di prova per iscritto |
|
Art. 243. - Prova contraria |
|
Art. 243-bis. - Disconoscimento di paternitàN90 L' |
|
SEZIONE III – Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio |
|
Art. 244. - Termini dell'azione di disconoscimentoL'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di |
|
Art. 245. - Sospensione del termineS |
|
Art. 246. - Trasmissibilità dell'azione |
|
Art. 247. - Legittimazione passiva |
|
Art. 248. - Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità |
|
Art. 249. - Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. ImprescrittibilitàL'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al |
|
CAPO IV. - DEL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO |
|
Art. 250. - Riconoscimento |
|
Art. 251. - Autorizzazione al riconoscimento |
|
Art. 252. - Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore |
|
Art. 253. - Inammissibilità del riconoscimento |
|
Art. 254. - Forma del riconoscimento |
|
Art. 255. - Riconoscimento di un figlio premortoPuò anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti. |
|
Art. 256. - Irrevocabilità del riconoscimento |
|
Art. 257. - Clausole limitatriciÈ nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento. |
|
Art. 258. - Effetti del riconoscimento |
|
Art. 259. - Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale |
|
Art. 260. - Poteri dei genitori |
|
Art. 261. - Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento |
|
Art. 263. - Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicitàIl riconoscimento può essere impugnato per dife |
|
Art. 264. - Impugnazione da parte del figlio minore |
|
Art. 265. - Impugnazione per violenzaIl riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un an |
|
Art. 266. - Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudizialeIl riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giud |
|
Art. 267. - Trasmissibilità dell'azioneNei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi. Nel caso indicato dal pri |
|
Art. 268. - Provvedimenti in pendenza del giudizioQuando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i |
|
CAPO V. - DELLA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' E DELLA MATERNITÀ |
|
Art. 269. - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità |
|
Art. 270. - Legittimazione attiva e termine |
|
Art. 271. - Legittimazione attiva e termine |
|
Art. 272. - Dichiarazione giudiziale di maternità |
|
Art. 273. - Azione nell'interesse del minore o dell'interdettoL'a |
|
Art. 274. - Ammissibilità dell'azioneL'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternit&agra |
|
Art. 275. - Pena in caso di inammissibilità |
|
Art. 276. - Legittimazione passiva |
|
Art. 278. - Autorizzazione all'azione |
|
SEZIONE II - Della legittimazione dei figli naturali |
|
Art. 280. - Legittimazione |
|
Art. 281. - Divieto di legittimazione |
|
Art. 282. - Legittimazione di figli premorti |
|
Art. 283. - Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio |
|
Art. 284. - Legittimazione per provvedimento del giudice |
|
Art. 285. - Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori |
|
Art. 286. - Legittimazione domandata dallo ascendente |
|
Art. 287. - Legittimazione in base alla procura per il matrimonio |
|
Art. 288. - Procedura |
|
Art. 289. - Azioni esperibili dopo la legittimazione |
|
Art. 290. - Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice |
|
TITOLO VIII - DELL'ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ |
|
Capo I - Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti |
|
Art. 291. - Condizione |
|
Art. 292. - Divieto di adozione per diversità di razza |
|
Art. 293. - Divieto d'adozione di figli |
|
Art. 295. - Adozione da parte del tutoreIl tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stat |
|
Art. 296. - Consenso per l'adozionePer l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. |
|
Art. 297. - Assenso del coniuge o dei genitori |
|
Art. 298. - Decorrenza degli effetti dell'adozioneL'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia. |
|
Art. 299. - Cognome dell'adottato |
|
Art. 300. - Diritti e doveri dell'adottatoL'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni s |
|
Art. 301. - Potestà e amministrazione di beni dell'adottato |
|
Art. 302. - Inventario |
|
Art. 303. - Cessazione della potestà dell'adottante |
|
Art. 304. - Diritti di successioneL'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione. |
|
Art. 305. - Revoca dell'adozioneL'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti. |
|
Art. 306. - Revoca per indegnità dell'adottatoLa revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando |
|
Art. 307. - Revoca per indegnità dell'adottante |
|
Art. 308. - Revoca promossa dal pubblico ministero |
|
Art. 309. - Decorrenza degli effetti della revocaGli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. |
|
Art. 310. - Cessazione degli effetti dell'adozione |
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CAPO II - DELLE FORME DELL'ADOZIONE DI PERSONE DI MAGGIORE ETÀ |
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Art. 311. - Manifestazione del consensoIl consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifes |
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Art. 312. - Accertamenti del tribunale |
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Art. 313. - Provvedimento del tribunale |
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Art. 314. - Pubblicità |
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CAPO III - DELL'ADOZIONE SPECIALE |
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Art. 314/2. - Requisiti degli adottanti |
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Art. 314/3. - Requisiti degli adottanti |
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Art. 314/4. - Condizioni per lo stato di adottabilità |
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Art. 314/5. - Denuncia della situazione di abbandono |
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Art. 314/6. - Accertamenti sulla situazione di abbandono |
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Art. 314/7. - Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti |
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Art. 314/8. - Procedura per lo stato di adottabilità di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti |
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Art. 314/9. - Convocazione dei genitori e parenti irreperibili |
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Art. 314/10. - Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità |
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Art. 314/11. - Dichiarazione dello stato di adottabilità per i minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti |
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Art. 314/12. - Opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità |
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Art. 314/13. - Giudizio sull'opposizione |
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Art. 314/14. - Impugnazioni |
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Art. 314/15. - Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità |
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Art. 314/16. - Sospensione della patria potestà |
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Art. 314/17. - Cessazione dello stato di adottabilità |
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Art. 314/18. - Revoca dello stato di adottabilità |
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Art. 314/19. - Azione revocatoria dello stato di adottabilità |
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Art. 314/20. - Affidamento preadottivo |
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Art. 314/21. - Revoca dell'affidamento preadottivo |
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Art. 314/22. - Impugnativa dei provvedimenti relativi all'affidamento preadottivo |
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Art. 314/23. - Proroga della durata dello stato di adottabilità |
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Art. 314/24. - Dichiarazione di adozione speciale |
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Art. 314/25. - Impugnativa del decreto di adozione speciale |
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Art. 314/26. - Effetti dell'adozione speciale |
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Art. 314/27. - Revocatoria dell'adozione speciale |
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Art. 314/28. - Certificati anagrafici |
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TITOLO IX - “DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO” |
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CAPO I. - DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO N468 |
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Art. 315. - Stato giuridico della filiazione |
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Art. 315-bis. - Diritti e doveri del figlio |
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Art. 316. - Responsabilità genitorialeEntrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capaci |
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Art. 316-bis. - Impedimento di uno dei genitoriI genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e sec |
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Art. 317. - Impedimento di uno dei genitoriNel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori |
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Art. 317-bis. - Rapporti con gli ascendenti |
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Art. 319. - Cattiva condotta del figlio |
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Art. 321. - Nomina di un curatore specialeIn tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la & |
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Art. 322. - Inosservanza delle disposizioni precedentiGli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere |
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Art. 323. - Atti vietati ai genitori |
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Art. 325. - Obblighi inerenti all'usufrutto legale |
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Art. 326. - Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti |
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Art. 328. - Nuove nozze |
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Art. 329. - Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legaleCessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con es |
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Art. 330. - Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli |
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Art. 331. - Passaggio della patria potestà alla madre |
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Art. 332. - Reintegrazione nella responsabilità genitoriale |
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Art. 333. - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli |
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Art. 334. - Rimozione dall'amministrazione |
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Art. 335. - Riammissione nell'esercizio della amministrazioneIl genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può es |
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Art. 336. - ProcedimentoI provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adott |
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Art. 336-bis. - Ascolto del minoreIl minore che abbia compiuto gli anni dodici e anc |
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Art. 337. - Vigilanza del giudice tutelareIl giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito p |
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CAPO II. - ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE A SEGUITO DI SEPARAZIONE, SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI, ANNULLAMENTO, NULLITÀ DEL MATRIMONIO OVVERO ALL'ESITO DI PROCEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO |
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Art. 337- bis. - Ambito di applicazione |
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Art. 337- ter. - Provvedimenti riguardo ai figliIl figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che |
|
Art. 337-quater. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condivisoIl giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato |
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Art. 337-quinquies. - Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli |
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Art. 337-sexies. - Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza |
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Art. 337-septies. - Disposizioni in favore dei figli maggiorenni |
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Art. 337-octies. - Poteri del giudice e ascolto del minore |
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Art. 338. - Condizioni imposte alla madre superstite |
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Art. 339. - Curatore del nascituro |
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Art. 340. - Nuove nozze della madre |
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Art. 341. - Responsabilità del nuovo marito |
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Art. 342. - Nuove nozze del genitore non ariano. |
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TITOLO IX-BIS - ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI |
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Art. 342-bis. - Ordini di protezione contro gli abusi familiariQuando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrit |
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Art. 342-ter. - Contenuto degli ordini di protezioneCon il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della |
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TITOLO X - DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE |
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CAPO I - DELLA TUTELA DEI MINORI |
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Art. 343. - Apertura della tutelaSe entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la “responsabilit&ag |
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SEZIONE I - Del giudice tutelare |
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SEZIONE II - Del tutore e del protutore |
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Art. 345. - Denunzie al giudice tutelareL'ufficiale di stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un |
|
Art. 346. - Nomina del tutore e del protutoreIl giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede al |
|
Art. 347. - Tutela di più fratelli |
|
Art. 348. - Scelta del tutoreIl giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la “responsabilità genitoriale” N463. La designazione pu&ograv |
|
Art. 349. - Giuramento del tutoreIl tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo |
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Art. 350. - Incapacità all'ufficio tutelareNon possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio: 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio |
|
Art. 352. - Dispensa su domandaHanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela: 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente; |
|
Art. 353. - Domanda di dispensaLa domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudi |
|
Art. 354. - Tutela affidata a enti di assistenzaLa tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di eserc |
|
Art. 355. - ProtutoreSono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione. |
|
Art. 356. - Donazione o disposizione testamentaria a favore del minoreChi fa una donazione o dispone un testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla &ldquo |
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SEZIONE III - Dell'esercizio della tutela |
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Art. 357. - Funzioni del tutoreIl tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministr |
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Art. 358. - Doveri del minoreIl minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto |
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Art. 359. - Cattiva condotta del minore |
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Art. 360. - Funzioni del protutoreIl protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con |
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Art. 361. - Provvedimenti urgentiPrima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di d |
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Art. 362. - InventarioIl tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, |
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Art. 363. - Formazione dell'inventarioL'inventario si fa col ministero del cancelliere “del tribunale” N171 o di un |
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Art. 364. - Contenuto dell'inventarioNello inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, n |
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Art. 365. - Inventario di aziendeSe nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate n |
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Art. 366. - Beni amministrati da curatore specialeIl tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui am |
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Art. 367. - Dichiarazione di debiti o crediti del tutoreIl tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima |
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Art. 368. - Omissione della dichiarazioneSe il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichia |
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Art. 369. - Deposito di titoli e valoriIl tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistent |
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Art. 370. - Amministrazione prima dell'inventarioPrima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non |
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Art. 371. - Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazioneCompiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: 1) sul luogo dove il minore deve essere cresciut |
|
Art. 372. - Investimento di capitaliI capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti: |
|
Art. 373. - Titoli al portatoreSe nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nomin |
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Art. 374. - Autorizzazione del giudice tutelareIl tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare: 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso |
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Art. 375. - Autorizzazione del tribunaleIl tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale: |
|
Art. 376. - Vendita di beniNell'autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattativ |
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Art. 377. - Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoliGli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanz |
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Art. 378. - Atti vietati al tutore e al protutoreIl tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei b |
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Art. 379. - Gratuità della tutelaL'ufficio tutelare è gratuito. |
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Art. 380. - Contabilità dell'amministrazioneIl tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni ann |
|
Art. 381. - CauzioneIl giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può |
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Art. 382. - Responsabilità del tutore e del protutoreIl tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egl |
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SEZIONE IV - Della cessazione del tutore dall'ufficio |
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Art. 383. - Esonero dall'ufficioIl giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio qualora l'esercizio di esso si |
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Art. 384. - Rimozione e sospensione del tutoreIl giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligen |
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SEZIONE V - Del rendimento del conto finale |
|
Art. 385. - Conto finaleIl tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termin |
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Art. 386. - Approvazione del contoIl giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le |
|
Art. 387. - Prescrizione delle azioni relative alla tutelaLe azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si pr |
|
Art. 388. - Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del contoNessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia d |
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Art. 389. - Registro delle tuteleNel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancellie |
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CAPO II - DELL'EMANCIPAZIONE |
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Art. 390. - Emancipazione di dirittoIl minore è di diritto emancipato col matrimonio. |
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Art. 391. - Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare |
|
Art. 392. - Curatore dell'emancipato |
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Art. 393. - Incapacità o rimozione del curatoreSono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384. |
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Art. 394. - Capacità dell'emancipatoL'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione. |
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Art. 395. - Rifiuto del consenso da parte del curatoreNel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutela |
|
Art. 396. - Inosservanza delle precedenti normeGli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'articolo 394 possono essere annullati su is |
|
Art. 397. - Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commercialeIl minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se &egrav |
|
Art. 398. - Revoca dell'emancipazione |
|
Art. 399. - Pubblicità |
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TITOLO XI – DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO |
|
Art. 400. - Norme regolatrici dell'assistenza dei minoriL'assistenza dei minori è regolata oltre che dalle leggi speciali dalle norme del presente tit |
|
Art. 401. - Limiti di applicazione delle normeLe disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosc |
|
Art. 402. - Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenzaL'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, |
|
Art. 403. - Intervento della pubblica autorità a favore dei minoriQuando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalu |
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TITOLO XII - DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO OD IN PARTE DI AUTONOMIA |
|
CAPO I - DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO |
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Art. 404. - Amministrazione di sostegno |
|
Art. 405. - Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicitàIl giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso |
|
Art. 406. - Soggetti |
|
Art. 407. - ProcedimentoIl ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del benef |
|
Art. 408. - Scelta dell'amministratore di sostegnoLa scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di |
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Art. 409. - Effetti dell'amministrazione di sostegno |
|
Art. 410. - Doveri dell'amministratore di sostegno |
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Art. 412. - Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice |
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Art. 413. - Revoca dell'amministrazione di sostegnoQuando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, i |
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CAPO II - DELLA INTERDIZIONE, DELLA INABILITAZIONE E DELLA INCAPACITÀ NATURALE |
|
Art. 414. - Persone che possono essere interdette |
|
Art. 415. - Persone che possono essere inabilitateIl maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può ess |
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Art. 416. - Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore etàIl minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore |
|
Art. 417. - Istanza d'interdizione o di inabilitazioneL'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, |
|
Art. 418. - Poteri dell'autorità giudiziariaPromosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente. |
|
Art. 419. - Mezzi istruttori e provvedimenti provvisoriNon si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame d |
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Art. 420. - Internamento definitivo in manicomio |
|
Art. 421. - Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazioneL'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sente |
|
Art. 422. - Cessazione del tutore e del curatore provvisorioNella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tu |
|
Art. 423. - PubblicitàIl decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilita |
|
Art. 424. - Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitatoLe disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti |
|
Art. 425. - Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitatoL'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal |
|
Art. 426. - Durata dell'ufficioNessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato o |
|
Art. 427. - Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitatoNella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del |
|
Art. 428. - Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volereGli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in |
|
Art. 429. - Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazioneQuando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli aff |
|
Art. 430. - PubblicitàAlla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'articolo 423. |
|
Art. 431. - Decorrenza degli effetti della sentenza di revocaLa sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giu |
|
Art. 432. - Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizioneL'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non |
|
TITOLO XIII - DEGLI ALIMENTI |
|
Art. 433. - Persone obbligateAll'obbligo di prestare gli alimenti sono tenut |
|
Art. 434. - Cessazione dell'obbligo tra affiniL'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano: |
|
Art. 435. - Obbligo dei genitori e dei figli naturali |
|
Art. 436. - Obbligo tra adottante e adottato |
|
Art. 437. - Obbligo del donatarioIl donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al dona |
|
Art. 438. - Misura degli alimentiGli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di |
|
Art. 439. - Misura degli alimenti tra fratelli e sorelleTra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario. |
|
Art. 440. - Cessazione, riduzione e aumentoSe dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi |
|
Art. 441. - Concorso di obbligatiSe più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere |
|
Art. 442. - Concorso di aventi dirittoQuando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e quest |
|
Art. 443. - Modo di somministrazione degli alimentiChi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno |
|
Art. 444. - Adempimento della prestazione alimentareL'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente r |
|
Art. 445. - Decorrenza degli alimentiGli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora |
|
Art. 447. - Inammissibilità di cessione e di compensazioneIl credito alimentare non può essere ceduto. |
|
Art. 448. - Cessazione per morte dell'obbligatoL'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in es |
|
Art. 448-bis. - Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli |
|
TITOLO XIV - DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE |
|
Art. 449. - Registri dello stato civileI registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute n |
|
Art. 450. - Pubblicità dei registri dello stato civileI registri dello stato civile sono pubblici. |
|
Art. 451. - Forza probatoria degli attiGli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubbl |
|
Art. 452. - Mancanza, distruzione o smarrimento di registriSe non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, |
|
Art. 453. - AnnotazioniNessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non &eg |
|
Art. 454. - Rettificazioni |
|
Art. 455. - Efficacia della sentenza di rettificazioneLa sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare l |
|
LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI |
|
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI |
|
Capo I - Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità |
|
Art. 456. - Apertura della successioneLa successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. |
|
Art. 457. - Delazione dell'ereditàL'eredità si devolve per legge o per testamento. |
|
Art. 458. - Divieto di patti successori |
|
Art. 459. - Acquisto dell'ereditàL'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel qu |
|
Art. 460. - Poteri del chiamato prima dell'accettazioneIl chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, s |
|
Art. 461. - Rimborso delle spese sostenute dal chiamatoSe il chiamato rinunzia alla eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo p |
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Capo II - Della capacità di succedere |
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Art. 462. - Capacità delle persone fisicheSono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successi |
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Capo III - Dell'indegnità |
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Art. 463. - Casi d'indegnitàÈ escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale; |
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Art. 463-bis - Sospensione dalla successioneSono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, no |
|
Art. 464. - Restituzione di fruttiL'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della succe |
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Art. 465. - Indegnità del genitoreColui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima che |
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Art. 466. - Riabilitazione dell'indegnoChi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui |
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Capo IV - Della rappresentazione |
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Art. 467. - Nozione |
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Art. 468. - SoggettiLa rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli “anche adot |
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Art. 469. - Estensione del diritto di rappresentazione. DivisioneLa rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro |
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Capo V - Dell'accettazione dell'eredità |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 470. - Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario |
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Art. 471. - Eredità devolute a minori o interdettiNon si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio |
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Art. 472. - Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitatiI minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d |
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Art. 473. - Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti. |
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Art. 474. - Modi di accettazioneL'accettazione può essere espressa o tacita. |
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Art. 475. - Accettazione espressaL'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato a |
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Art. 476. - Accettazione tacitaL'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone ne |
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Art. 477. - Donazione, vendita e cessione dei diritti di successioneLa donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di |
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Art. 478. - Rinunzia che importa accettazioneLa rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni sol |
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Art. 479. - Trasmissione del diritto di accettazioneSe il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette |
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Art. 480. - PrescrizioneIl diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. |
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Art. 481. - Fissazione di un termine per l'accettazioneChiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro |
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Art. 482. - Impugnazione per violenza o doloL'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di d |
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Art. 483. - Impugnazione per erroreL'accettazione dell'eredità non si può impugnare se viziata da errore. |
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Sezione II - Del beneficio d'inventario |
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Art. 484. - Accettazione col beneficio d'inventarioL'accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere “del tribunale del circondario” N195 i |
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Art. 485. - Chiamato all'eredità che è nel possesso di beniTesto in vigore fino al 30/10/2021. Per il testo in vigore a partire dal 31/10/2021 si veda la nota N569 |
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Art. 486. - PoteriDurante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiam |
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Art. 487. - Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beniIl chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col |
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Art. 488. - Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziariaIl chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia asse |
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Art. 489. - IncapaciI minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se no |
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Art. 490. - Effetti del beneficio d'inventarioL'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. |
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Art. 491. - Responsabilità dell'erede nell'amministrazioneL'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei beni ereditari se non per co |
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Art. 492. - GaranziaSe i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valor |
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Art. 493. - Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazioneL'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o |
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Art. 494. - Omissioni o infedeltà nell'inventarioDal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario be |
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Art. 495. - Pagamento dei creditori e legatariTrascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'articolo 484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inven |
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Art. 496. - Rendimento del contoL'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali p |
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Art. 497. - Mora nel rendimento del contoL'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato |
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Art. 498. - Liquidazione dell'eredità in caso di opposizioneQualora entro il termine indicato nell'articolo 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire paga |
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Art. 499. - Procedura di liquidazioneScaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni |
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Art. 500. - Termine per la liquidazioneL'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un |
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Art. 501. - ReclamiCompiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legat |
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Art. 502. - Pagamento dei creditori e dei legatariDivenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i lega |
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Art. 503. - Liquidazione promossa dall'eredeAnche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della |
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Art. 504. - Liquidazione nel caso di più erediSe vi sono più eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può promuovere la liquidazion |
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Art. 505. - Decadenza dal beneficioL'erede, che in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'articolo 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dal |
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Art. 506. - Procedure individualiEseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'articolo 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate qu |
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Art. 507. - Rilascio dei beni ai creditori e ai legatariL'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei |
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Art. 510. - Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamatiL'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se |
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Art. 511. - SpeseLe spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazi |
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Capo VI - Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede |
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Art. 512. - Oggetto della separazioneLa separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del |
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Art. 513. - Separazione contro i legatari di specieI creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto |
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Art. 514. - Rapporti tra creditori separatisti e non separatistiI creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrim |
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Art. 515. - Cessazione della separazioneL'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando ca |
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Art. 516. - Termine per l'esercizio del diritto alla separazioneIl diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della s |
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Art. 517. - Separazione riguardo ai mobiliIl diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale. |
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Art. 518. - Separazione riguardo agli immobiliRiguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del le |
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Capo VII - Della rinunzia all'eredità |
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Art. 519. - Dichiarazione di rinunziaLa rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere |
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Art. 520. - Rinunzia condizionata, a termine o parzialeÈ nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte. |
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Art. 521. - Retroattività della rinunziaChi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. |
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Art. 522. - Devoluzione nelle successioni legittimeNelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concors |
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Art. 523. - Devoluzione nelle successioni testamentarieNelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo i |
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Art. 524. - Impugnazione della rinunzia da parte dei creditoriSe taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, ques |
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Art. 525. - Revoca della rinunziaFino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi |
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Art. 526. - Impugnazione per violenza o doloLa rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di do |
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Art. 527. - Sottrazione di beni ereditariI chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stess |
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Capo VIII - Dell'eredità giacente |
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Art. 528. - Nomina del curatoreQuando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il |
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Art. 529. - Obblighi del curatoreIl curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuover |
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Art. 530. - Pagamento dei debiti ereditariIl curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazio |
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Art. 531. - Inventario, amministrazione e rendimento dei contiLe disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amminist |
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Art. 532. - Cessazione della curatela per accettazione dell'ereditàIl curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata. |
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Capo IX - Della petizione di eredità |
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Art. 533. - NozioneL'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque pos |
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Art. 534. - Diritti dei terziL'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. |
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Art. 535. - Possessore di beni ereditariLe disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la resti |
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Capo X - Dei legittimari |
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Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari |
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Art. 536. - LegittimariLe persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il con |
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Art. 537. - Riserva a favore dei figli |
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Art. 538. - Riserva a favore degli ascendenti |
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Art. 539. Riserva a favore dei figli naturali |
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Art. 540. - Riserva a favore del coniuge |
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Art. 541. - Concorso di figli legittimi e naturali |
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Art. 542. - Concorso di coniuge e figliSe chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terz |
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Art. 543. - Concorso di coniuge e figli naturali |
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Art. 544. - Concorso di ascendenti e coniuge |
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Art. 545. - Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali |
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Art. 546. - Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge |
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Art. 547. - Soddisfacimento delle ragioni del coniuge |
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Art. 548. - Riserva a favore del coniuge separato |
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Art. 549. - Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimariIl testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari salva l'ap |
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Art. 550. - Lascito eccedente la porzione disponibileQuando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda |
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Art. 551. - Legato in sostituzione di legittimaSe a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la |
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Art. 552. - Donazioni e legati in conto di legittimaIl legittimario che rinunzia all'eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla |
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Sezione II - Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari |
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Art. 553. - Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimariQuando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concor |
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Art. 554. - Riduzione delle disposizioni testamentarieLe disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a ri |
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Art. 555. - Riduzione delle donazioniLe donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a r |
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Art. 556. - Determinazione della porzione disponibilePer determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti |
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Art. 557. - Soggetti che possono chiedere la riduzioneLa riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere d |
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Art. 558. - Modo di ridurre le disposizioni testamentarieLa riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e |
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Art. 559. - Modo di ridurre le donazioniLe donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. |
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Art. 560. - Riduzione del legato o della donazione d'immobiliQuando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la |
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Art. 561. - Restituzione degli immobiliGli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario pu&o |
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Art. 562. - Insolvenza del donatario soggetto a riduzioneSe la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la re |
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Art. 563. - Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzioneSe i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari med |
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Art. 564. - Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzioneIl legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, |
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TITOLO II - DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME |
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Art. 565. - Categorie dei successibili |
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Capo I - Della successione dei parenti N446 |
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Art. 566. - Successione dei figliN52 Al |
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Art. 567. - Successione dei figli adottivi |
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Art. 568. - Successione dei genitoriA colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il |
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Art. 569. - Successione degli ascendentiA colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro disce |
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Art. 570. - Successione dei fratelli e delle sorelleA colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i f |
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Art. 571. - Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle |
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Art. 572. - Successione di altri parentiSe alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né frate |
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Art. 573. - Successione dei figli nati fuori del matrimonio |
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Art. 574. - Concorso di figli naturali e legittimi |
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Art. 575. - Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore |
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Art. 576. - Successione dei soli figli naturali |
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Art. 577. - Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore |
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Art. 578. - Successione dei genitori al figlio naturale |
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Art. 579. - Concorso del coniuge e dei genitori |
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Art. 580. - Diritti dei figli “nati fuori del matrimonio” N463 non riconoscibili |
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Capo II - Della successione del coniuge |
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Art. 581. - Concorso del coniuge con i figliQuando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, s |
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Art. 582. - Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle |
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Art. 583. - Successione del solo coniuge |
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Art. 584. - Successione del coniuge putativo |
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Art. 585. - Successione del coniuge separato |
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Capo III - Della successione dello Stato |
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Art. 586. - Acquisto dei beni da parte dello StatoIn mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera |
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TITOLO III - DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 587. - TestamentoIl testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà |
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Art. 588. - Disposizioni a titolo universale e a titolo particolareLe disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, so |
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Art. 589. - Testamento congiuntivo o reciprocoNon si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggi |
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Art. 590. - Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulleLa nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere |
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Capo II - Della capacità di disporre per testamento |
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Art. 591. - Casi d'incapacitàPossono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di |
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Capo III - Della capacità di ricevere per testamento |
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Art. 592. - Figli riconosciuti o riconoscibili |
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Art. 593. - Figli naturali non riconoscibili |
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Art. 594. - Assegno ai figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili |
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Art. 595. - Coniuge del binubo |
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Art. 596. - Incapacità del tutore e del protutoreSono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se f |
|
Art. 597. - Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interpreteSono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pub |
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Art. 598. - Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segretoSono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che sia |
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Art. 599. - Persone interposteLe disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, |
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Art. 600. - Enti non riconosciuti |
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Capo IV - Della forma dei testamenti |
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Sezione I - Dei testamenti ordinari |
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Art. 601. - FormeLe forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio. |
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Art. 602. - Testamento olografoIl testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. |
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Art. 603. - Testamento pubblicoIl testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimo |
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Art. 604. - Testamento segretoIl testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore deve essere sottoscritto da lui al |
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Art. 605. - Formalità del testamento segretoLa carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, i |
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Art. 606. - Nullità del testamento per difetto di formaIl testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olo |
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Art. 607. - Validità del testamento segreto come olografoIl testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olograf |
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Art. 608. - Ritiro di testamento segreto od olografoIl testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del n |
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Sezione II - Dei testamenti speciali |
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Art. 609. - Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuniQuando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una |
|
Art. 610. - Termine di efficaciaIl testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dop |
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Art. 611. - Testamento a bordo di naveDurante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandant |
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Art. 612. - FormeIl testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di |
|
Art. 613. - ConsegnaSe la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all'autorit& |
|
Art. 614. - Verbale di consegnaL'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e |
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Art. 615. - Termine di efficaciaIl testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, |
|
Art. 616. - Testamento a bordo di aeromobileAl testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 61 |
|
Art. 617. - Testamento dei militari e assimilatiIl testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può esser |
|
Art. 618. - Casi e termini d'efficaciaNella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appa |
|
Art. 619. - NullitàI testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichia |
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Sezione III - Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti |
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Art. 620. - Pubblicazione del testamento olografoTesto in vigore fino al 30/10/2021. Per il testo in vigore a partire dal 31/10/2021 si veda la nota N570 |
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Art. 622. - Comunicazione dei testamenti alla pretura |
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Art. 623. - Comunicazioni agli eredi e legatariIl notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, |
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Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 624. - Violenza, dolo, erroreLa disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando &egra |
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Art. 625. - Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizioneSe la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha eff |
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Art. 626. - Motivo illecitoIl motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed &egrav |
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Art. 627. - Disposizione fiduciariaNon è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono |
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Art. 628. - Disposizione a favore di persona incertaÈ nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter esse |
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Art. 629. - Disposizioni a favore dell'animaLe disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere deter |
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Art. 630. - Disposizioni a favore dei poveriLe disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l' |
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Art. 631. - Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzoÈ nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quot |
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Art. 632. - Determinazione di legato per arbitrio altruiÈ nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare |
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Sezione II - Delle disposizioni condizionali, a termine e modali |
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Art. 633. - Condizione sospensiva o ris |